Focus On Pubblico Impiego

Il lavoro nelle amministrazioni pubbliche: in questa pagina approfondiamo com’è regolato il pubblico impiego in Italia

Pubblico impiego

La disciplina del pubblico impiego è regolata dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Testo Unico sul pubblico impiego) recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Il Testo Unico, nel tempo, è stato oggetto di alcune modifiche:

  • il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
  • la Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante la delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (in base alla quale è stato adottato il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75);
  • la Legge 19 giugno 2019, n. 56 avente ad oggetto interventi per favorire la concretezza dell’azione amministrativa e prevenire l’assenteismo;
  • il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in materia di reclutamento del personale e di ulteriori aspetti che regolano il rapporto di lavoro nel pubblico impiego, anche con riguardo all’equilibrio di genere.

Peraltro, con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato adottato il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il Testo Unico ha per oggetto la disciplina dell'organizzazione degli uffici e dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, perseguendo le seguenti finalità:

  • accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
  • razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
  • realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori, nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica (art. 1, comma 1).

A sensi del Testo Unico, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Inoltre, fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del Testo Unico continuano ad applicarsi anche al CONI (art. 1, comma 2).

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