Focus On Rete nazionale dei servizi per il lavoro

Approfondimento sugli enti che costituiscono la rete dei servizi per il lavoro e le relative competenze

Rete nazionale dei servizi per il lavoro

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come successivamente modificato dal Decreto Sostegni bis e dalla Legge di Bilancio 2022, ha provveduto al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive con lo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome, nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l’individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, incluse le attività relative al collocamento dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68). 

In particolare, la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti, pubblici e privati (art. 1, comma 2): 

  • l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, c.d. ANPAL (art.4); 
  • le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro (art. 11); 
  • l’INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito; 
  • l’INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro; 
  • le Agenzie per il lavoro (art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione (art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) e i soggetti accreditati (art. 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
  • i fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388); 
  • i fondi bilaterali (art. 12, comma 4, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276); 
  • l’INAPP (ex ISFOL) e ANPAL Servizi (ex Italia Lavoro S.p.A.); 
  • il sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Università e gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Pertanto, la rete dei servizi per le politiche del lavoro è finalizzata a promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito (art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), tramite interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro, assicurando, mediante l’attività delle strutture pubbliche e private ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell’inserimento o nel reinserimento al lavoro (art. 1, comma 3).

Le linee di indirizzo triennali, gli obiettivi annuali e la definizione dei livelli minimi delle prestazioni erogabili, sono definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (art. 2). Sul punto, si segnalano le Linee strategiche triennali 2020-2022 adottate dall’ANPAL sulla base degli indirizzi forniti, nel tempo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali spettano, altresì, il potere di indirizzo e vigilanza sull’ANPAL, nonché le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché quelle in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro (art. 3).

A tal riguardo, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio di competenza (art. 11, comma 1).

Inoltre, al fine di costruire i percorsi più adeguati all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati Centri per l’Impiego (CPI), per svolgere nei confronti dei disoccupati, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività (art. 18):

  • orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
  • ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione; 
  • orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all’adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea; 
  • orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all’avvio dell’impresa; 
  • avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo;
  • accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell’assegno individuale di ricollocazione;
  • promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio; 
  • gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all’attività di lavoro autonomo; 
  • gestione di incentivi alla mobilità territoriale; 
  • gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
  • promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

 

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