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Cosa
La disciplina del lavoro straniero non può prescindere da una prima distinzione tra i lavoratori provenienti dall’estero in base al Paese di origine, data la posizione particolare assunta dai lavoratori cittadini dell’Unione Europea. Coerentemente, l’art.1 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286, con formulazione ridondante ma inequivoca, delimita il proprio ambito di applicazione generalizzata con esclusivo riguardo ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea ed agli apolidi, i quali soltanto sono designati dalla predetta normativa come “stranieri”, mentre non si applica, a meno che non si tratti di norme più favorevoli, ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.
Per i lavoratori comunitari il divieto di discriminazione in base alla nazionalità dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea si articola nel divieto di discriminazione in relazione all’accesso all’impiego ed in quello di discriminazione con riguardo alle condizioni di lavoro (attuale art.12 del Trattato CE). Il Regolamento 15 ottobre 1968 n.1612 vi ha dato svolgimento, affermando fin dal suo art.1 il principio della priorità del mercato comunitario del lavoro, di cui sono espressione l’equiparazione di tutti i cittadini dei Paesi comunitari e la preferenza accordata agli stessi rispetto ai lavoratori stranieri immigranti da Paesi terzi.
Ai lavoratori stranieri che regolarmente soggiornano in Italia e alle loro famiglie vengono garantiti la stessa parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, come sancito dall’articolo 8 della Convenzione sui Lavoratori Migranti realizzata dall’Ilo, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro. A ciò si aggiunge anche l’articolo 49 della Convenzione Onu sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, che stabilisce il diritto del lavoratore migrante ad usufruire di un periodo di tempo minimo per trovare una nuova occupazione e di ricevere contemporaneamente un’indennità di disoccupazione.
In Italia l’asse portante dell’accesso al lavoro degli stranieri è costituito dal decreto flussi, Attraverso i decreti flussi adottati dal Governo Italiano, vengono assegnate annualmente le quote di ingresso per motivi di lavoro agli stranieri extra-Ue (lavoratori subordinati, stagionali e non). Nel decreto flussi vengono individuati i quantitativi di stranieri di cui autorizzare di anno in anno l’ingresso in Italia, sulla base di una domanda del sistema produttivo che risente della notoria articolazione su scala regionale del mercato del lavoro.
Al di fuori dell’ambito circoscritto delle quote annualmente autorizzate, bensì soggette ai particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato disciplinati dal regolamento di attuazione, rimangono una serie di categorie particolari di lavoratori, elencate dall’art.27 del Testo Unico, la cui ratio unificatrice risiede probabilmente nell’appartenenza a mercati del lavoro ristretti e globalizzati (dirigenti, personale altamente specializzato, lettori universitari di scambio o di madre lingua, docenti universitari e ricercatori, traduttori e interpreti, marittimi, lavoratori dello spettacolo e dello sport); nella fisiologica esiguità (lavoratori in formazione professionale, lavoratori chiamati a svolgere funzioni o compiti limitati nel tempo, lavoratori di imprese straniere operanti in Italia in regime di appalto).
La legge n.189/2001 ha aggiunto la categoria degli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private, di cui si è registrata una drammatica carenza, e ha rinviato ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Coni, sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro, la determinazione del limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri svolgenti attività sportiva a titolo professionistico (già in via generale esclusi dal sistema delle quote) o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionale con delibera dello stesso Coni da sottoporre all’approvazione del ministro vigilante.
In alcuni casi il decreto flussi dedica alcune quote ai lavoratori appartenenti a quei paesi con i quali l’Italia ha definito accordi per la regolamentazione di flussi di entrata e sulle procedure di riammissione. Gli accordi bilaterali, pertanto, sono uno strumento per rafforzare il canale di ingresso dei lavoratori stranieri e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Come inserito recentemente nel “Piano per l’integrazione nella sicurezza Identità e Incontro”“la formazione nei Paesi di origine, l’accoglienza e l’orientamento al lavoro, la formazione alla cittadinanza, la certificazione delle competenze e la riqualificazione professionale rappresentano le tappe del percorso di integrazione socio-lavorativa per la persona, la famiglia e la comunità che richiede la convergenza degli interventi nazionali, delle Regioni e degli Enti locali, all’interno di una prospettiva di valorizzazione delle potenzialità della persona in relazione dialogante con i valori ed il sistema dei diritti e dei doveri che caratterizzano il nostro Paese.
Chi
La disciplina si rivolge ai lavoratori stranieri non comunitari.
Come
Lo straniero extracomunitario può dunque accedere al mercato del lavoro italiano esclusivamente grazie alla richiesta nominativa o numerica presentata dal datore di lavoro in relazione ad un posto di lavoro già disponibile ed in vista della stipulazione di uno specifico contratto tipizzato di soggiorno. Una volta regolarmente assunto, egli gode dei medesimi diritti e doveri dei lavoratori italiani. La perdita del lavoro prima della scadenza del permesso di soggiorno gli da’ diritto, per fino alla scadenza naturale del permesso di iscriversi nelle liste provinciali per accedere ai servizi di inserimento lavorativo.
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