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Somministrazione di lavoro 

Cosa

Il lavoro somministrato, ex lavoro interinale, è un contratto in base al quale l'impresa (utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie o intermediari specializzati (somministratori), a tempo determinato o indeterminato. Fa eccezione la pubblica amministrazione, che può stipulare contratti di somministrazione unicamente a tempo determinato.

Le differenze tra i due contratti sono rilevanti. Soprattutto per due ragioni. La prima: si sono rese possibili due tipi di somministrazione, a tempo determinato e a tempo indeterminato. La seconda: sono state modificate le causali per le quali è ammesso ricorrere alla somministrazione a tempo determinato: esse non sono più quelle fissate dalla contrattazione collettiva per far fronte a situazioni di natura eccezionale e temporanea, ma possono dipendere da ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive anche legate all'ordinaria attività dell'impresa.

Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ha abrogato il lavoro interinale, ha regolato il nuovo rapporto di somministrazione e ha istituito l’Albo delle agenzie di somministrazione.

Per l’iscrizione all’Albo, l’agenzia di somministrazione deve essere autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e svolge attività di: 

  • somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato; 
  • intermediazione di manodopera;
  • ricerca e selezione del personale;
  • supporto alla ricollocazione del lavoratore.

Nella somministrazione occorre distinguere fra due diverse forme contrattuali:

1. contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore, di natura commerciale;  

2. contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore.  

Entrambi i contratti possono essere stipulati a tempo determinato e indeterminato (fa eccezione la Pubblica amministrazione, che può stipulare contratti di somministrazione unicamente a tempo determinato). 




Chi
 

Il contratto di lavoro somministrato coinvolge dunque tre soggetti:         

1. l’impresa utilizzatrice (utilizzatore) che ha necessità temporanea di personale già in possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento delle mansioni richieste;

2. l’impresa fornitrice (somministratore) che si rapporta con lavoratori di diverse professionalità o in grado di svolgere diverse mansioni;

3. il lavoratore che dipende da un’impresa ma che espleta la propria attività lavorativa - a tempo pieno o parziale - per altri datori di lavoro presso i quali viene mandato di volta in volta per periodi predeterminati dall’impresa da cui dipende.  




Come


Il contratto di somministrazione può essere stipulato dalle Agenzie per il lavoro autorizzate all'esercizio dell'attività di somministrazione e iscritte all'Albo, come previsto dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

Il contratto di somministrazione di manodopera esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.

Il pagamento della retribuzione al lavoratore e il versamento dei contributi previdenziali sono a carico del somministratore (agenzia). Il datore di lavoro si assume l'obbligo di rimborsare all'agenzia di somministrazione gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti per i lavoratori.

Al lavoratore assunto con contratto di lavoro somministrato a tempo indeterminato si applica il Contratto collettivo nazionale e aziendale in uso nell’impresa che lo utilizza. Il contratto tra datore di lavoro e agenzia deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni.

Non sono previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro che l’agenzia di somministrazione fa firmare al lavoratore: la forma deve essere quella prevista per la tipologia contrattuale applicata. Il contratto di lavoro può essere stipulato da tutti i lavoratori.



 






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