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I giovani e il lavoro 

I giovani tra i 15 e i 34 anni in Italia sono poco più di 14 milioni, pari al 23% della popolazione nazionale residente (dati Istat al 31 dicembre 2008).  

Uno dei maggiori problemi dei giovani è  l’inserimento nel mondo del lavoro.
Nel “Piano di azione per l’occupabilità dei giovani Italia 2020”, stipulato tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il problema è stato affrontato sotto il profilo di una necessaria modernizzazione delle regole di funzionamento di un mondo del lavoro che cambia con una rapidità senza precedenti.




Apprendistato, tirocinio e inserimento professionale

Formazione e inserimento nel mondo del lavoro possono andare di pari passo. È l’idea alla base, ad esempio, dei contratti di apprendistato, che sono allo stesso tempo esperienze di lavoro e di formazione. Un periodo di lavoro, perché l’apprendista dà il proprio contributo lavorativo collaborando alla realizzazione dei prodotti e dei servizi dell’impresa; un periodo di formazione perché tale contratto prevede che il datore di lavoro, oltre a versare un corrispettivo per l’attività svolta dall’apprendista, impartisca gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale.   

L'apprendistato è disciplinato dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011 numero 167, detto appunto Testo Unico dell'Apprendistato.
L'articolo 1 del Decreto Legislativo  lo definisce  "un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani" e individua tre differenti tipologie:
1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionali
2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca.

Poi c'è il tirocinio formativo, che consiste  in un periodo di formazione pratica presso un'azienda o un ente pubblico.
Il tirocinio formativo è promosso in favore di coloro che hanno già assolto il diritto-dovere di istruzione e formazione, e mira ad agevolarne l'inserimento nel mercato del lavoro attraverso un'esperienza professionale presso un'azienda o un ente pubblico. Per molti giovani appena usciti dalla scuola o dall’Università, costituisce un valido strumento per accrescere la conoscenza del mondo del lavoro e per arricchire la propria professionalità. E’ uno strumento vantaggioso anche per l'azienda che può utilizzarlo per la selezione del personale in vista di eventuali assunzioni. Esso infatti non si configura come un rapporto di lavoro, non prevede una retribuzione, né l'obbligo di assunzione finale del tirocinante

Esistono poi i piani per l’inserimento professionale (Pip), che si configurano come un rapporto di lavoro subordinato. Si tratta di uno strumento per agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro, attraverso la possibilità di svolgere un'esperienza di lavoro e formazione in azienda, con caratteristiche simili ai tirocini.
Possono accedervi i giovani in cerca di prima occupazione, con età compresa tra i 19 e i 32 anni, elevabili a 35 anni per i disoccupati di lunga durata.


All’estero  

Per chi desidera completare all’estero la propria formazione, eventualmente integrandola con esperienze lavorative, l’Unione Europea mette a disposizione diversi servizi: 

  • Ploteus, il portale delle opportunità di apprendimento nello spazio europeo, con informazioni anche su programmi di scambio e borse di studio (Erasmus, Leonardo da VinciTempus);
  • Eures, che mette a disposizione offerte d’impiego aggiornate in tempo reale in 31 Paesi europei, Curriculum Vitae dei candidati interessati, informazioni necessarie per vivere e lavorare all’estero;
  • Fedora, il forum europeo degli studenti, con incontri periodici aperti a tutti sulla formazione e l’orientamento al lavoro.  




Come diventare apprendista

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3 del Decreto legislativo 14 settembre 2011 n.167 ):possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività e anche per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

La regolamentazione dei profili normativi di questa tipologia di apprendistato è demandata alle Regioni previo accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentite le associazioni dei datori di lavoro secondo i seguenti criteri:
a) definizione della qualifica professionale
b) previsione di un monte ore di formazione
c) rinvio ai contratti di lavoro collettivi

Apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere (art.4 del  Decreto legislativo 14 settembre 2011 n.167 ) le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.Possono essere assunti in tutti i settori di attività i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.

Per chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n.226 il contratto può essere stipulato a partire  dal diciassettesimo anno di età.3.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca (art.5 Decreto legislativo 14 settembre 2011 n.167) Possono essere assunti in tutti i settori di attività i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.La finalità è il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.
Questa tipologia può essere utilizzata anche per la specializzazione tecnica superiore, per il praticantato per l'accesso alle professioni che hanno un ordine professionale o per esperienze professionali.La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione sono stabilite dalle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative, le Università, gli Istituti tecnici.In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni stipulate tra i datori di lavoro e le istituzioni formative.

Come svolgere un tirocinio
 

Per realizzare un tirocinio formativo o stage è necessaria una convenzione tra l’ente promotore e il soggetto ospitante pubblico o privato, corredata da un progetto formativo redatto dal datore di lavoro.

Sono enti promotori le agenzie per l'impiego, le università, i provveditorati agli studi, le scuole statali, scuole private parificate, i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, le comunità terapeutiche e le cooperative sociali, i servizi di inserimento lavorativo per disabili, le istituzioni formative private non a scopo di lucro. Anche i consulenti del lavoro per il tramite della Fondazione Consulenti per il lavoro promuovono lo stage.

Le nuove regole in materia di tirocini formativi prevedono una durata massima di sei mesi, proroghe comprese. Per i tirocini   cosiddetti curriculari (cioé quelli che si svolgono durante il periodo di studi)  e quelli di inserimento/reinserimento la durata massima del tirocinio formativo varia in base al tipo di beneficiario (art. 7 Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142).

La norma non è retroattiva: le disposizioni introdotte dal decreto legge non riguardano i tirocini avviati o approvati prima del 13 agosto, che proseguiranno seguendo la normativa precedente e fino alla loro scadenza.


Per attivare i Pip 

Occorre:

1. Stipulare convenzioni quadro tra le associazioni dei datori di lavoro o gli ordini professionali e le agenzie regionali per l'impiego;

2. Procedere alla pianificazione di progetti esecutivi da parte dei proponenti.

Per conoscere tutte le attività che il Governo mette in campo per i giovani è utile consultare il sito web del Ministero della Gioventù.



 






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