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I soggetti obbligati a presentare le comunicazioni sono:
- armatori - persona fisica o soggetto giuridico che esercita l'impresa di navigazione ai sensi dell' articolo 265 del Codice della navigazione;
- società di armamento - quando l'esercizio della nave è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società;
- società complementari.
I soggetti abilitati (intermediari che possono agire in nome e per conto dei datori di lavoro) a presentare le comunicazioni sono:
- armatori e società di armamento - quando effettuano le comunicazioni direttamente o attraverso propri dipendenti;
- consulenti del lavoro - iscritti all'albo sono abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente (Legge 11 gennaio 1979 n.12, articolo 9);
- avvocati e procuratori legali - dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti ai rispettivi albi e che abbiano effettuto la comunicazione alla Direzione del Lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza;
- associazioni di categoria degli armatori - qualora detengano i documenti (libri paga e matricola) per il tramite dei consulenti del lavoro (Decreto Legislativo 11 dicembre 2002 n. 29, articolo 6, comma 8);
- agenzie per il lavoro - per tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'attività di intermediazione (Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, articolo 4, comma 1, lett. a), b) e c) ;
- enti bilaterali del lavoro marittimo - (Decreto del Presidente della Repubblcia 18 aprile 2006 n. 231, art. 2, comma 1, lett. g);
- raccomandatari marittimi.
Ricevono le comunicazioni:
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- uffici di collocamento della Gente di mare;
- enti previdenziali ed assistenziali;
- uffici territoriali di Governo.
In particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione le informazioni relative ai rapporti di lavoro comunicate attraverso il Sistema Unimare alle Direzioni provinciali del lavoro attraverso i propri servizi di rete interna, nonché agli Ispettorati del lavoro presso Regioni e Province Autonome.
Le informazioni sono rese disponibili anche agli enti previdenziali ai quali vengono versati i contributi a favore del lavoratore (INAIL, UTG, SASN).
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