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La libera circolazione dei lavoratori nei Paesi Ue 

La libera circolazione dei lavoratori è un principio sancito dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

I cittadini dell’Ue hanno il diritto di:

  • Cercare lavoro in un altro Paese dell’Unione
  • Lavorare in un altro Paese dell’Ue senza bisogno di un permesso di lavoro
  • Vivere in questo Paese per motivi di lavoro
  • Restarvi anche quando l’attività professionale è giunta a termine
  • Godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso al lavoro, le condizioni di lavoro, nonché qualsiasi altro beneficio sociale e fiscale.

I cittadini dell’Ue possono anche chiedere il trasferimento di alcuni tipi di copertura sanitaria e previdenziale verso il paese in cui si trasferiscono per motivi professionali secondo quanto stabilito dal coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

La libera circolazione dei lavoratori si applica anche, in linea di massima, ai Paesi dello Spazio economico europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.Per alcuni lavori è inoltre possibile chiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali.


Chi usufruisce della libera circolazione?

  • Le persone in cerca di lavoro, cioè  i cittadini dell’Unione che, a determinate condizioni, si spostano in un altro Paese europeo per cercare un lavoro;
  • I cittadini dell’Ue che lavorano in un altro Paese europeo;
  • I cittadini dell’Ue che ritornano nel Paese di origine dopo aver lavorato all’estero;
  • I loro familiari.

I diritti possono differire leggermente per i lavoratori autonomi, gli studenti, i pensionati e le persone inattive. Per ulteriori informazioni su queste categorie, clicca qui.


Esistono delle restrizioni?

  • Esistono restrizioni per motivi politici e di sicurezza pubblica, salute pubblica e lavoro nel settore pubblico.
  • I cittadini di alcuni Paesi europei (Bulgaria e Romania) possono essere soggetti a restrizioni temporanee.

Regimi transitori per i lavoratori dei nuovi Paesi Ue

Per i lavoratori dei nuovi Paesi dell’Ue, il diritto alla libera circolazione può essere limitato durante un periodo transitorio massimo di sette anni dal momento dell’adesione.

Dal gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria  sono entrate a far parte dell’Unione Europea. I cittadini rumeni e bulgari, quindi, godono degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini comunitari, ad eccezione di quello alla libera circolazione dei lavoratori, che ha subito alcune limitazioni. E’ stato previsto, cioè, un regime transitorio nel lavoro subordinato.

Questo significa che  per assumere un cittadino rumeno o bulgaro un datore di lavoro italiano è ad esempio obbligato a richiedere una autorizzazione preventiva allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Solo dopo aver ottenuto questa autorizzazione il datore di lavoro può effettuare l’assunzione e procedere con le dovute comunicazioni agli uffici competenti.

Il regime transitorio non si applica nei settori liberalizzati e cioè solo per le assunzioni nel settore stagionale, agricolo, turistico-alberghiero, nel lavoro domestico e di assistenza alla persona, nel settore edilizio, metalmeccanico, dirigenziale, e per lavoratori altamente qualificati.

Dopo il  31 dicembre 2011 l’Italia potrà prorogare per massimo due anni, quindi fino al 2013, il regime transitorio ma solo nell’ipotesi in cui  il libero accesso al mercato del lavoro dei cittadini rumeni e bulgari dovesse comportare il rischio di gravi perturbazioni nel mercato del lavoro interno.Il regime transitorio non si applica ai lavoratori autonomi o a coloro che svolgono un lavoro parasubordinato in virtù di contratti a progetto.



 



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