I settori di utilità etico-sociale, individuati dal Decreto Legislativo n.112/2017, sono i seguenti:
a) interventi e servizi sociali;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati o disabili;
q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
t) agricoltura sociale;
u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’attività di interesse generale sussiste anche quando sono occupati per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale un numero di lavoratori pari almeno al trenta per cento del totale, appartenenti a queste categorie:
- Lavoratori molto svantaggiati secondo la definizione dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014
- Persone svantaggiate o disabili (D.lgs. 50/2016) e persone beneficiarie di protezione internazionale.
Le cooperative sociali e i loro consorzi che fanno riferimento alla Legge n.381/1991, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.
Anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono acquisire la qualifica di impresa sociale limitatamente allo svolgimento delle attività nei settori ammessi dalla normativa, a condizione che per tali attività sia adottato un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del Decreto Legislativo n. 112/2017 e, a condizione, che per tali attività sia previsto un apposito patrimonio e una contabilità separata.