Con il
Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito dalla Legge 33/2009, è stato introdotto un nuovo strumento affinché le sinergie tra aziende possano aiutare ad implementare le reciproche capacità di innovare e competere sul mercato: il
contratto di rete.
Sulla base di un
programma comune di rete, le imprese aderenti collaborano in forme e in ambiti predeterminati, scambiandosi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero, esercitando in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
È possibile istituire un
fondo patrimoniale e nominare un
organo comune, incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. È prevista
la stipulazione di un contratto, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, con dei contenuti obbligatori. Nel momento in cui la rete ha una propria soggettività giuridica – distinta dalle singole imprese - implicitamente acquisisce un profilo fiscale autonomo con specifici obblighi tributari. Diventa così necessaria la registrazione all’Agenzie delle Entrate.
Il modello standard tipizzato del contratto è disponibile dal 25 agosto 2014 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale del 10 aprile 2014, n. 122. L’efficacia del contratto di rete è subordinata all’iscrizione nella sezione del Registro Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, oppure, presso la sede del nuovo soggetto giuridico creato col contratto di rete.
Recentemente con il
Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 - convertito dalla Legge 116/2014 - è stata ampliato il ricorso del contratto di rete anche nel
settore agricolo, permettendo di dividere la produzione agricola tra i partecipanti al programma.
I contratti di rete sono uno strumento rivolto a tutte le categorie di aziende, qualsiasi sia la loro forma di costituzione, dimensione o ambito di attività. Le imprese contraenti, attraverso il modello di aggregazione realizzato dal contratto, possono realizzare progetti e obiettivi condivisi pur mantenendo la propria autonomia, indipendenza e specialità.