Attiva da non più di cinque anni, non superare i 5 milioni di euro di fatturato
nel secondo anno di attività, non distribuire utili, avere come oggetto sociale esclusivo “lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Sono queste le principali caratteristiche delle
startup innovative, le nuove imprese che dal 2012 hanno la possibilità di usufruire di agevolazioni e benefici grazie ad alcune iniziative legislative messe in atto dal 2012 (
Decreto Legge 179/2012 convertito dal Parlamento con la
Legge del 18 dicembre 2012 n. 221).
Per promuovere con maggiore insistenza l’innovazione tecnologica nel tessuto imprenditoriale italiano, l’ultimo intervento legislativo ha previsto di
allargare alle Piccole e medie imprese (PMI) innovative le misure già previste a beneficio delle startup innovative. Il
Decreto Legge del 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment Compact), convertito con modificazioni dalla Legge del 24 marzo 2015, n. 33,
ha previsto infatti benefici per
tutte le Piccole e medie imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione.
Un intervento importante che allarga la platea dei destinatari beneficiari degli aiuti alle imprese attive oltre i cinque anni, inserendo l’iniziativa legislativa in un processo coerente e sequenziale. L’obiettivo è quello di sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese innovative ad alto valore tecnologico, per orientare il mondo produttivo verso una politica più attenta allo sviluppo tecnologico e aperta alle relazioni con il mondo della ricerca e dell’università.
L’iniziativa rappresenta, inoltre, una volontà di rilancio dell’economia e dell’occupazione attraverso l’efficientamento del sistema produttivo italiano visto che le Piccole e medie imprese
costituiscono la spina dorsale dell’economia del nostro Paese: sono il
95% le aziende con meno di 10 addetti su 4,5 milioni di imprese dell’Industria e dei Servizi, e danno occupazione al 47% dei lavoratori del settore (dati Istat, aggiornati al 2010).
Quali sono le differenze tra startup innovative e PMI innovative? Prima di entrare nel merito delle agevolazioni, è bene capire le differenze tra startup innovativa e PMI innovativa. Entrambe le tipologie sono identificabili come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, con residenza in Italia o in un Paese Ue ma con sede o filiale in Italia.
Le differenze cominciano a evidenziarsi nelle dimensioni temporali e dimensionali. La startup innovativa deve essere attiva da meno di 5 anni (con regime speciale per le società costituite da meno di 4 anni dall'entrata in vigore del DL 179/2012), la PMI invece non ha delimitazioni temporali, deve essere in possesso di almeno un bilancio certificato (quindi non si applica a società nuove).
La startup ha meno di 5 milioni di fatturato annuo, la
PMI deve avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni, oppure il totale di bilancio annuo deve essere inferiore a 43 milioni.
La PMI, inoltre, a differenza della startup, può quotarsi ma solo su una piattaforma multilaterale di negoziazione, può distribuire gli utili, non ha delimitazioni nell’oggetto sociale, e ha diversi criteri per rilevare il carattere di innovazione tecnologica:
- Attività di ricerca e sviluppo: il volume di spesa in tali attività deve essere in misura almeno pari al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione (per la startup la percentuale sale al 15%)
- Team: deve essere formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero (la startup invece deve essere formata per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata)
- Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato (come la startup)
Di questi tre elementi, se per la statup è sufficiente soddisfarne almeno 1 su 3, la
PMI deve soddisfare almeno 2 dei 3 criteri sopra elencati.
Il pacchetto di agevolazioni è eterogeneo, ad esempio interviene nella gestione societaria rendendola più flessibile, rafforza l’accesso al credito, introduce strumenti innovativi per la raccolta di capitali, favorisce l’accesso ai mercati esteri.
Per accedere al regime di agevolazioni,
le innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio (diversa dalla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati).
Specularmente rispetto a quanto già previsto per le startup innovative, l’iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio competente una dichiarazione di autocertificazione con l’indicazione del possesso dei requisiti.
Di seguito vengono elencate nel dettaglio le agevolazioni previste dalla novità normativa.