Focus On Professioni ordinistiche
Professioni Ordinistiche
La legge determina quali sono le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. In particolare, l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta degli stessi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente (art. 2229 Codice Civile).
Inoltre, la Legge 22 maggio 2017, n. 81 prevede un sistema di tutele minime applicabili anche a coloro che svolgono professioni intellettuali per le quali è prevista l’iscrizione ad albi ed elenchi.
Ferma restando la specificità della legislazione speciale relativa a ciascuna di tali professioni, le principali disposizioni contenute nella Legge 22 maggio 2017, n. 81 riguardano la tutela del professionista rispetto a clausole abusive nell’ambito del contratto con il committente (art. 3), il termine di pagamento del compenso (art. 2), il diritto di utilizzazione del lavoratore riguardo alle proprie invenzioni (art. 4), la facoltà di partecipare ad appalti privati (art. 12), le misure a tutela della gravidanza, malattia ed infortunio per il professionista che presta la propria attività in via continuativa per un committente.
Peculiarità dei liberi professionisti iscritti ad Albi o elenchi è il regime previdenziale. Infatti, la tutela previdenziale dei liberi professionisti differisce a seconda che si tratti di categorie che fanno capo o meno ad una Cassa nazionale di previdenza obbligatoria per le quali trovano applicazione le specifiche leggi che regolano i singoli regimi previdenziali.
Per gli Avvocati, l’iscrizione all’Albo comporta l’obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense, a prescindere da parametri reddituali (L. n. 576/1980; L. n. 247/2012, Regolamento Cassa forense 1° gennaio 2021).
Per i Consulenti del lavoro, l’iscrizione all’Ente di previdenza (ENPACL) è obbligatoria per tutti coloro che sono inseriti negli Albi provinciali di residenza, mentre è facoltativa per gli iscritti obbligatoriamente ad altro ente di previdenza per i liberi professionisti (L. n. 249/1991).
L’iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per i Dottori commercialisti iscritti all’Albo professionale che esercitano l’attività con carattere di continuità; mentre è facoltativa per chi è già coperto da assicurazione per altra attività lavorativa (L. n. 249/1991).
L’iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi professionali dei Geometri che esercitano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività (L. n. 773/1982).
Parimenti obbligatoria, l’iscrizione alla Cassa di previdenza (INARCASSA) per gli Ingegneri e gli Architetti che esercitano la professione con carattere di continuità e non sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (L. n. 6/1981).
Per i Ragionieri commercialisti iscritti all’Albo professionale e che esercitano la professione con continuità l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria; è, invece, facoltativa per coloro che sono iscritti ad altre forme di assicurazione per diversa attività prestata o sono titolari di pensione (L. n. 414/1991).
L’iscrizione obbligatoria all’Ente di previdenza (ENPAM) è prevista, altresì, per Medici e Odontoiatri iscritti all’Albo professionale (D.P.R. n. 931/1959; Reg. ENPAM).
Infine, il lavoro giornalistico può essere svolto sia come lavoro autonomo sia come lavoro subordinato. In caso di giornalisti professionisti, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale (artt. 1, 29 e 31 delle L. n. 69/1963) e, quanto al regime previdenziale, l’iscrizione è obbligatoria all’Ente previdenziale INPGI.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti Internet dedicati ai singoli ordini o professioni.