Focus On Socio lavoratore di cooperativa

Questa pagina approfondisce le modalità con cui è regolato il rapporto di lavoro tra il socio lavoratore e la cooperativa

Socio lavoratore di cooperativa

Le cooperative di produzione e lavoro sono costituite allo scopo di svolgere un’attività economica organizzata in impresa in favore dei soci, utilizzando il lavoro degli stessi soci, sulla base di regolamenti che ne definiscono l’ambito.

Il rapporto di lavoro del socio lavoratore è regolato dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, la quale prevede che tra il socio lavoratore e la cooperativa si instaurano due distinti rapporti (art. 1, L. n. 142/2001):

  • un rapporto associativo, che nasce con l’adesione alla cooperativa;
  • un rapporto di lavoro, assoggettato a quello associativo, che si instaura con l’adesione del socio oppure successivamente all’instaurazione del rapporto associativo.

Per effetto del rapporto associativo, il socio lavoratore diventa titolare di diritti ed obblighi (art. 1, comma 2):

  • concorre alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
  • partecipa all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
  • contribuisce alla formazione del capitale sociale, partecipando al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
  • mette a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Quanto al rapporto di lavoro, il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro (in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale), con il quale contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali (art. 1, comma 3).

Dall’instaurazione dei rapporti associativi e di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

Se il rapporto di lavoro del socio ha natura subordinata, trovano applicazione (art. 2):

  • le tutele previste dallo Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), con esclusione dell'art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Inoltre, l'esercizio dei diritti sindacali (Titolo III dello Statuto dei lavoratori) trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
  • le disposizioni vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Qualora, invece, il rapporto di lavoro instaurato non sia di natura subordinata, si applicano le sole disposizioni dello Statuto dei lavoratori afferenti alla libertà di opinione e relativo divieto di indagine, al diritto di costituire associazioni sindacali, nonché al divieto di atti discriminatori (articoli 1, 8, 14 e 15 dello Statuto).

Le cooperative che intendono instaurare rapporti di lavoro con i soci definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori (art. 6).

Tale regolamento deve essere depositato entro 30 giorni dall'approvazione presso l'ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro, ex DTL) competente per territorio e, in ogni caso, deve contenere:

  • il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per quanto attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
  • le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche per le tipologie di lavoro diverse da quello subordinato;
  • il richiamo espresso alle norme di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
  • l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale nel quale siano salvaguardati i livelli occupazionali, con previsione inoltre della possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi erogati a titolo di ristorno e il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
  • l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale, forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
  • al fine di promuovere nuova imprenditorialità nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite negli accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

In merito al trattamento economico, la disciplina vigente prevede che la cooperativa è tenuta a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato (art. 3, comma 1):

  • nel caso di lavoro subordinato, alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine;
  • per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Inoltre, possono essere deliberati dall'assemblea ulteriori trattamenti economici a titolo di maggiorazione retributiva oppure a titolo di ristorno (art. 3, comma 2).

Da ultimo, la Legge n. 142/2001 prevede che il rapporto di lavoro del socio lavoratore si estingue:

  • in caso di recesso del socio ai sensi dell’art. 2532 del Codice Civile e, pertanto, nei casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo;
  • per esclusione deliberata nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità agli artt. 2526 e 2527 del Codice Civile e, quindi, nelle ipotesi previste dall’atto costitutivo o dalla legge, in presenza di gravi inadempimenti agli obblighi sociali.

Si segnala, infine, che - come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2007, n. 4746 - le società cooperative sono tenute a comunicare ai servizi competenti l’instaurazione, proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro subordinati o di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con i soci lavoratori. Per accedere all'applicativo informativo vai su Servizi Lavoro.

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