Focus On Valutazione dei rischi e DVR

La valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori. Il DVR rappresenta la mappatura dei rischi e le misure adottate per prevenirli

Valutazione dei rischi e DVR

La valutazione dei rischi deve avere ad oggetto tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche lo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, quelli afferenti alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro o ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo (art. 28, comma 1, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi (DVR) deve avere data certa e contenere (art. 28, comma 2):

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, con la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede secondo i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  • l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che devono provvedervi e ai quali devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l'indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Si evidenzia che, in caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad eseguire la valutazione dei rischi elaborando il DVR entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività, adempiendo tuttavia immediatamente agli obblighi di cui sopra e dandone immediata comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 28, comma 3 bis).

Il datore di lavoro esegue la valutazione ed elabora il DVR, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29, commi 1 e 2).

In occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata così come devono essere aggiornate le misure di prevenzione. In tal caso, il DVR deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dagli eventi sopra citati (art. 29, comma 3).

Si precisa che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono eseguire la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, eccetto le aziende industriali a rischio di incidente rilevante soggette all'obbligo di notifica o rapporto, le centrali termoelettriche, gli impianti e installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, le aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori (art. 29, comma 5).

Possono, inoltre, accedere alle procedure standardizzate per la valutazione di rischi anche le aziende fino a 50 dipendenti che non rientrino nell’elenco delle attività escluse e non svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto (art. 29, comma 6).

Va segnalato uno strumento informatizzato di supporto alla valutazione dei rischi, l’OiRA (Online Interactive Risk Assessment), un software ideato e messo gratuitamente a disposizione degli Stati membri dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) quale ausilio, soprattutto per le piccole e medie imprese, nel processo di valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Per tutte le informazioni vai alla pagina dedicata del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Leggi anche
18 apr 2024
Disabilità e lavoro: quando i diritti hanno bisogno di opportunità concrete
$content.image.resourceAlt
18 apr 2024
Camera di Commercio dell'Emilia, contributi per le certificazioni ambientali, etiche e sociali
Apri
News
$content.image.resourceAlt
17 apr 2024
Digital Marketing, corso gratuito per disoccupati e inoccupati della regione Lazio
Apri
News