Focus On Genitori lavoratori

Ai genitori lavoratori spettano una serie di misure volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come assegni, congedi e non solo

Genitori lavoratori

I diritti dei genitori lavoratori sono tutelati dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80) per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche dei genitori adottivi e affidatari, nonché dei lavoratori autonomi e professionisti.

Nel tempo, si sono succedute molte previsioni in materia che hanno ampliato la tutela prevista dal Testo Unico, dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 sino, da ultimo, al Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105.

Per quanto riguarda le lavoratrici madri, l’obiettivo di queste previsioni è quello di evitare che le donne siano costrette a rinunciare al loro percorso professionale. Le disposizioni sono, quindi, volte a garantire strumenti, anche economici, che permettano alle madri lavoratrici di tornare al lavoro, incentivando al contempo un coinvolgimento maggiore degli uomini nella vita familiare. Questo ha comportato, negli anni, un’estensione anche in favore dei lavoratori padri delle misure previste dal Testo Unico.

Sempre nell’ottica di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si segnala l’introduzione di un buono annuo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati o di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, la cui domanda deve essere presentata all’INPS. L’importo del buono è fissato in un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ISEE, in corso di validità, riferito al minore in favore del quale è richiesta la prestazione (art. 1, comma 343, della Legge di Bilancio 2020).

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 23-26 e 365) ha, poi, previsto:

  • lo stanziamento di 50 milioni di euro per il sostegno al rientro al lavoro delle madri dopo il parto e al finanziamento delle associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio;
  • un assegno mensile di 500 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per madri sole, disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60%;
  • per il padre lavoratore dipendente, viene aumentato per il 2021 a 10 giorni il congedo obbligatorio di paternità, con previsione inoltre dell’obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno, non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche in caso di morte perinatale.

Successivamente, la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha esteso l’indennità di maternità per ulteriori 3 mesi dalla fine del periodo di maternità in favore di lavoratrici autonome, co.co.co., commercianti, artigiane e imprenditrici agricole, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro (incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT) (art. 1, comma 239).

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, ha istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, a decorrere dal 1° marzo 2022, che  costituisce  un  beneficio economico attribuito, su base mensile, per il  periodo  compreso  tra marzo di ciascun anno e  febbraio  dell'anno  successivo,  ai  nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo,  in  base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Sul punto, puoi consultare la Circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022 e il Messaggio n. 1947 del 26 maggio 2023.

Al riguardo, il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (art. 22), convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto che la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori dipendenti, da gennaio 2023, spetta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, se l’altro genitore risulti deceduto e ciò per massimo 5 anni successivi alla scomparsa del genitore.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, ha introdotto disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Salvo che sia diversamente previsto, le norme si applicano anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

Di seguito, le principali novità:

  • il congedo obbligatorio di paternità può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa, nonché in caso di morte perinatale del figlio. Peraltro, il congedo di paternità è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e si applica, altresì, al padre adottivo o affidatario (art. 27 bis, commi 1, 3 e 4, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Per tale congedo è riconosciuta per tutto il periodo un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione (art. 29, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151);
  • sono estesi da 10 a 11 mesi, i termini di durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo o al genitore affidatario esclusivo del figlio, nell’ottica di una maggior tutela dei nuclei familiari monoparentali (art. 32, comma 1, lettera c, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151);
  • i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, spettano a ciascun genitore lavoratore per tre mesi, non trasferibili, con un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. In caso di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale (art. 34, comma 1). Per tutto il periodo di prolungamento del congedo (di cui all’art. 33) è, inoltre, dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un’indennità pari al 30% della retribuzione (art. 34, comma 2). Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (art. 34, comma 3);
  • con riferimento ai lavoratori autonomi, è esteso il trattamento economico per congedo parentale (precedentemente previsto per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino) a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino per un periodo massimo di nove mesi (art. 8, comma 4, L. 22 maggio 2017, n. 81). 
  • con la modifica del D.Lgs. n. 81/2015 (art. 8) e della Legge n. 53/2000 (art. 4), si introducono previsioni che sanzionano qualsiasi atto discriminatorio nei confronti di lavoratori che abbiano chiesto i benefici garantiti dalle disposizioni sopra esaminate;
  • infine, novellando la L. n. 104/1990, la L. n. 53/2000, nonché il D.Lgs. n. 151/2001, sono espressamente vietati atti discriminatori nei confronti di lavoratori diversamente abili che chiedono o fruiscono dei benefici loro spettanti, oltre ad ulteriori disposizioni a tutela dei genitori lavoratori di minori diversamente abili e di lavoratori che assistono familiari con disabilità. In proposito, consulta la pagina dedicata ai Lavoratori con disabilità.

Infine, la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 359, Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha previsto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all’80%, fino al 6° anno di vita del bambino. Questa disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Per maggiori informazioni sulle norme a tutela dei genitori lavoratori, vai alla pagina dedicata al Testo Unico a sostegno della genitorialità.

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