Focus On Lavoro stagionale

Gli aspetti principali della disciplina del lavoro stagionale in Italia, deroghe al regime del contratto a termine, tutela della salute e sicurezza

Lavoro stagionale

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le attività stagionali sono quelle individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi.

Attualmente, l’elenco delle attività stagionali è contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, oltre alle ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione collettiva.

Peraltro, sulla disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dalla contrattazione collettiva è possibile consultare i chiarimenti resi dall’INL con nota n. 413 del 10 marzo 2021.

La disciplina del lavoro stagionale si rinviene in diverse fonti normative.

In primo luogo, sono contemplate delle deroghe rispetto a quella dettata per il contratto a tempo determinato.

Infatti, le disposizioni in tema di proroghe o rinnovi del contratto a termine non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015). Anche le previsioni relative al limite numerico previsto per le assunzioni a tempo determinato non si applicano alle attività stagionali (art. 23, comma 2, lett. c, D.Lgs. n. 81/2015).

Inoltre, il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali (art. 24, comma 3).

Nell’ambito della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, posto che procedure ed obblighi differiscono in base alle dimensioni aziendali, ai fini della determinazione delle dimensioni occupazionali (art. 4, D.Lgs. n. 81/2008) è necessario considerare tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori stagionali (D.P.R. n. 1525/1963), a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro svolto.

Nei casi di licenziamento collettivo, poi, la procedura per la dichiarazione di mobilità non trova applicazione nel corso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle attività stagionali (art. 4, comma 14, L. n. 223/1991).

In tema di tutela della maternità, durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a un’indennità a carico dell’INPS e, per quanto attiene ai lavoratori assunti a tempo determinato per lavori stagionali, è l’Ente previdenziale a versare direttamente alle lavoratrici tale indennità (art. 1, comma 6, D.L. n. 663/1979 convertito con modificazioni in L. n. 33/1980)

Con riferimento all’attività stagionale dei lavoratori extra UE consulta la pagina dedicata.

Da ultimo, si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aderito alla campagna europea "Rights for all seasons" per i diritti dei lavoratori stagionali transfrontalieri, promossa dall'Autorità Europea del Lavoro (European Labour Authority - ELA), volta a tutelare il lavoro stagionale e sensibilizzare i cittadini dell'Unione Europea sui diritti e sugli obblighi di tali lavoratori.

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