Focus On Lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015

Licenziamento illegittimo: tutte le forme di risarcimento, di reintegrazione e di conciliazione per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015

Lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015

Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 la tutela garantita in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o inefficace perché intimato in forma orale (art. 18, commi 1, 2 e 3, della Legge n. 300/1970, cosiddetto Statuto dei Lavoratori) si applica a prescindere dal requisito dimensionale del datore di lavoro (quindi, anche in caso di imprese di piccole dimensioni). Tale disciplina è estesa ai dirigenti ai quali, peraltro, non trova applicazione il regime delle “tutele crescenti”.

Nell’ipotesi in cui il giudice dichiari la nullità o l’inefficacia del licenziamento, il lavoratore può ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno consistente in un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento fino alla reintegrazione, in misura comunque non inferiore a 5 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, dedotto quanto eventualmente percepito nello stesso periodo per altre attività. In alternativa alla reintegrazione, al lavoratore è riconosciuta la facoltà di chiedere al datore, un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (non assoggettata a contribuzione previdenziale).

 

IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI: oltre 15 dipendenti nell’unità produttiva o in ambito comunale (o più di 5 dipendenti, se imprenditori agricoli) oppure più di 60 dipendenti in ambito nazionale

Tutela reintegratoria (art. 18, commi 4 e 7, dello Statuto dei Lavoratori)

La reintegrazione nel posto di lavoro è prevista nel caso in cui:

  • il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo sia dichiarato illegittimo per insussistenza del fatto contestato, oppure perché il fatto contestato al lavoratore rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa in base alla contrattazione collettiva o ai codici disciplinari applicabili (art. 18, comma 4)
  • il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia dichiarato illegittimo per manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento (art. 18, comma 7);
  • il licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore (anche ai sensi della L. n. 68/1999) difetti di giustificazione (art. 18, comma 7)
  • il licenziamento sia intimato in violazione dell’obbligo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio, c.d. periodo di comporto (art. 18, comma 7).


Con sentenza n. 59/2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 7, secondo periodo della legge n. 300/1970, nella parte in cui prevedeva il carattere facoltativo (anziché obbligatorio) del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici. Di qui, nel caso in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve disporre la tutela reintegratoria.

In tali ipotesi, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro, al lavoratore è riconosciuta un’indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento alla reintegrazione, in ogni caso non superiore a 12 mensilità. Il datore di lavoro è, altresì, tenuto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal giorno del licenziamento al giorno della effettiva reintegrazione.
 

Tutela indennitaria

Licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo oggettivo (art. 18, commi 5 e 7, dello Statuto dei Lavoratori): nelle altre ipotesi in cui viene accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo, addotti dal datore di lavoro, al lavoratore viene accordata una tutela esclusivamente indennitaria.

Infatti, il giudice dichiara risolto il contratto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si dovrà tener conto anche delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.

Licenziamento per difetto di motivazione, per violazione della procedura disciplinare o per violazione della procedura obbligatoria di conciliazione (art. 18, comma 6, del Statuto dei Lavoratori). Si tratta di ulteriori ipotesi di tutela esclusivamente indennitaria in caso di illegittimità del licenziamento:

  • violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2, comma 2, della Legge n. 604/1966;
  • violazione delle previsioni sul procedimento disciplinare di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori;
  • violazione della procedura di conciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966.

In questi casi, il giudice dichiara risolto il contratto di lavoro e condanna il datore di lavoro al versamento in favore del lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale posta in essere dal datore, tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
 

Procedura di conciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7 L. n. 604/1966)

I datori di lavoro con i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, comma 8, dello Statuto dei Lavoratori, prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sono tenuti ad espletare una procedura di conciliazione obbligatoria da attivare innanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

I datori di lavoro soggetti a tale obbligo sono quindi: i datori con più di 15 dipendenti nell’unità produttiva o in ambito comunale (o più di 5 dipendenti, se imprenditori agricoli) oppure con più di 60 dipendenti su tutto il territorio nazionale.

Nella comunicazione indirizzata all’ITL, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, indicando le ragioni, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. L’ITL trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta e l'incontro si svolge dinanzi alla Commissione di conciliazione ivi costituita. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori o, ancora, da un avvocato o un consulente del lavoro.

La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla trasmissione della convocazione da parte dell'ITL, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.

In caso di esito positivo con risoluzione consensuale del contratto di lavoro, il lavoratore, ove ne abbia i requisiti, fruisce dell’indennità di disoccupazione. Se, invece, il tentativo di conciliazione fallisce, o in mancanza di convocazione da parte della ITL nel termine di 7 giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

Sul punto, si segnala la Circolare n. 3/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua le modalità di apertura della procedura, il ruolo dell'ITL e le tempistiche.


IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI: fino a 15 dipendenti per unità produttiva o in ambito comunale (fino a 5 dipendenti, se impresa agricola)

Il regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo di lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non rientrano nei requisiti dimensionali di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori è quello regolato dall’art. 8 della L. n. 604/1966.

In particolare, qualora venga accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il lavoratore entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio, al comportamento e alle condizioni delle parti.

Tale indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il lavoratore con anzianità superiore ai 10 anni e fino a 14 mensilità per il lavoratore con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di 15 lavoratori.

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