Focus On Cassa integrazione guadagni ordinaria

CIGO: l’ammortizzatore sociale temporaneo rivolto ai lavoratori che operano nelle imprese che versano in situazione di crisi

Cassa integrazione guadagni ordinaria

La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) è un ammortizzatore sociale che può essere richiesto al verificarsi di crisi aziendale dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato (art. 11, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148). La transitorietà implica la previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa. L’integrazione salariale interviene a fronte di una sospensione dell’attività o di una semplice riduzione dell’orario di lavoro.

Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 191-216) è stata emanata la Riforma degli Ammortizzatori sociali, che ha modificato la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Sono seguiti interventi in modifica del citato Decreto Legislativo anche a seguito dell’adozione del Decreto Sostegni ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 23, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2022, n. 25) e del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito con modificazioni in Legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 12 ter).

Peraltro, dal 1° gennaio 2022, sono soggette alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), anche le imprese che occupano almeno un dipendente e che, attualmente, non rientrano nel campo di applicazione della CIGO e non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali.

La disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) è contenuta nel Decreto Legislativo n. 148/2015 e il Decreto Ministeriale del 15 aprile 2016 avente ad oggetto la “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria” - come modificato dal Decreto Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022 - illustra il procedimento d’esame e le causali per cui può essere richiesto l’ammortizzatore.

Le istanze della CIGO devono essere presentate entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento (art. 15 del Decreto Legislativo n. 148/2015).

Le aziende beneficiarie della CIGO appartengono ai seguenti settori (art. 10):

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.

Al di fuori dei casi relativi a eventi oggettivamente non evitabili, il trattamento di CIGO può durare (art. 12):

  • 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane;
  • 52 settimane in un biennio mobile se relativo a più periodi non consecutivi.

All’interno di detti limiti di durata non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. Inoltre, l’impresa deve comunicare nella domanda di concessione il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente (distinti per orario contrattuale), con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

Per fruire dell’integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti, devono aver maturato un’anzianità lavorativa effettiva di 30 giorni; tale condizione non è, peraltro, necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (art. 1, comma 2).

Il Trattamento CIGO ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero ore e il limite orario contrattuale (art. 3, commi 1). Tuttavia, dal 1° gennaio 2022 l’importo del trattamento è indipendente dalla retribuzione mensile di riferimento e non può superare l’importo massimo mensile annualmente rivalutato (art. 3, comma 5 bis); inoltre, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, tale importo è aumentato in misura pari all’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat.

La gestione della Cassa integrazione guadagni ordinaria è di competenza dell’INPS, ma è anticipata ai lavoratori interessati dal datore di lavoro. Tuttavia, l’INPS provvede a versare l’integrazione direttamente ai lavoratori beneficiari nel caso in cui l’impresa versi in comprovate e documentate difficoltà finanziarie. A seguito della procedura di informazione e consultazione sindacale (art.14), l’invio della domanda di concessione va eseguita in via telematica all’INPS. 

Peraltro, a ragione della situazione internazionale determinata dalla crisi russo-ucraina, con il Decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022, sono state apportate modifiche al D.M. 15 aprile 2016, n. 95442 avente ad oggetto la “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”. In particolare: per l’anno 2022, integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina (D.M. n. 95442/2016, art. 3, comma 3 bis); il caso di “mancanza di materie prime o componenti” si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tale ipotesi, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse (D.M. n. 95442/2016, art. 5, commi 1 bis e 2).

Con riguardo alle novità introdotte dalla Riforma degli Ammortizzatori sociali, di cui alla Legge di Bilancio 2022, Decreto Sostegni ter e Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, è possibile consultare: la Circolare MLPS n. 1 del 3 gennaio 2022 recante le “Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”; la Circolare MLPS n. 6 del 18 marzo 2022 relativa agli interventi normativi apportati dal Decreto Sostegni Ter; la Circolare MLPS n. 3 del 16 febbraio 2022, avente ad oggetto il Fondo di integrazione salariale, informazione e consultazione sindacale (art. 14, D.Lgs. n. 148/2015), pagamento diretto (art. 7, D.Lgs. n. 148/2015) e causali di accesso; la Circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022, che illustra le novità introdotte in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni ter. Si evidenzia che, come chiarito dalla Circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022, le richieste di intervento di ammortizzatori sociali plurimensili, a cavallo tra gli anni 2021 e 2022, in cui la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021 e proseguita nel 2022, restano soggette alle norme precedenti al riordino della disciplina operato dalla Legge di Bilancio 2022.

In merito alle previsioni di settore contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e nel Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198), è possibile consultare la Circolare INPS n. 4 del 16 gennaio 2023 avente ad oggetto la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2023.

Per maggiori informazioni vai su www.inps.it.

 

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