Focus On Normativa di riferimento

La disciplina dei tirocini, la cui competenza per l’attuazione e la gestione spetta alle Regioni e Province Autonome

Normativa di riferimento

AVVISO

L’art. 3 del Decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023 (convertito in Legge n. 112/2023) ha attribuito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le funzioni  svolte dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) che, quindi, a decorrere dal 1° marzo 2024, data di entrata in vigore del DPCM n. 230/2023, è stata soppressa. Le funzioni di ANPAL sono in corso di riorganizzazione nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di individuazione delle singole unità organizzative delle Direzioni generali.




La Legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 1, comma 34) ha demandato alle Regioni ed alle Province Autonome la definizione di Linee guida finalizzate a stabilire standard minimi uniformi in tutta Italia e a evitare un uso distorto e illegittimo dei tirocini.

Con la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 720-726) sono state introdotte importanti previsioni dirette a contrastare gli abusi, in particolare, nei tirocini extra-curriculari.

In primo luogo, si chiarisce che il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento, alla formazione professionale e a migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e che – qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto – si definisce curriculare.

I tirocini extra-curriculari sono, invece, generalmente rivolti a persone in cerca di occupazione al fine di favorire un contatto diretto con il soggetto ospitante.

Con particolare riferimento ai tirocini extra-curriculari, è prevista l’adozione da parte del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in sede di Conferenza Permanente, di un accordo per la definizione di Linee guida, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;

c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Si contemplano anche sanzioni in caso di violazione delle nuove prescrizioni. Infatti, per la mancata corresponsione dell’indennità è prevista a carico del trasgressore una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. Inoltre, se il tirocinio è svolto in modo fraudolento il soggetto ospitante è punito con l’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità per il tirocinante di richiedere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

 

Disciplina antecedente alla Legge di Bilancio 2022

Le Linee-guida in materia di tirocini del 2017 sono state adottate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome in data 25 maggio e hanno sostituito le precedenti del 2013. L’obiettivo è colmare le prime criticità emerse, vigilando sulla qualità e la genuinità dei tirocini, per non snaturare questo strumento di apprendimento.

Oltre ai pareri delle Commissioni parlamentari durante l’iter di approvazione dei decreti attuativi del Jobs Act, il nuovo quadro regolatorio tiene in considerazione anche la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014, focalizzata sulla qualità dei tirocini. Già nel 2012, l’Unione Europea aveva adottato il documento di lavoro "Un quadro per la qualità dei tirocini”, individuando nel tirocinio lo strumento fondamentale per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Le Linee guida forniscono una serie di standard minimi, ma la competenza per l’attuazione e la gestione dei tirocini resta in capo alle Regioni e alle Province Autonome. Anche alcuni aspetti del quadro sanzionatorio sono demandati a queste ultime.

Nel dettaglio, le nuove Linee guida prevedono la sottoscrizione di appositi protocolli tra le sedi territoriali dell’INL e le Regioni e Province Autonome per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini.

Inoltre, è previsto il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta: l’indennità minima stabilita per le attività svolte dal tirocinante dovrà essere non inferiore a 300 euro lordi mensili, importo che le Regioni possono elevare nella messa a punto delle norme regionali.

La mancata corresponsione della suddetta indennità comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 6.000.

Per tirocini in mobilità interregionale, si applica la normativa regionale in cui si colloca il soggetto ospitante. Rimane salva rispetto al 2013, la possibilità di accentramento per i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni, i quali possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono accentrare le comunicazioni obbligatorie presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata tale sede. L’indicazione della normativa di riferimento dovrà essere, ad ogni modo, indicata nella convenzione stipulata tra il soggetto promotore e quello ospitante.

I tirocini extracurriculari di cui si occupano le Linee guida del maggio 2017 possono essere attivati per:

  • soggetti disoccupati, compresi coloro che hanno completato percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  • lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • lavoratori a rischio disoccupazione;
  • soggetti già occupati in cerca di nuova occupazione;
  • persone diversamente abili;
  • soggetti svantaggiati (L. n. 381/1991), richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria (D.P.R. n. 21/2015), vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (D.Lgs. n. 286/1998), vittime di tratta (D.Lgs. n. 24/2014);
  • cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
  • cittadini extracomunitari residenti all’estero.

La durata minima del tirocinio è di 2 mesi, mentre la durata massima è di 12 mesi (eccetto i tirocini per le persone diversamente abili per le quali è fissata in 24 mesi).

Nei limiti di durata indicati, i periodi di tirocinio possono essere sospesi in caso di maternità, infortunio o malattia di durata pari o superiore ai trenta giorni. La sospensione può avvenire durante il periodo di chiusura aziendale di almeno quindici giorni solari. In entrambi i casi, la sospensione non concorre al computo della durata massima.

È possibile interrompere il tirocinio. Il tirocinante deve darne motivata comunicazione ai tutor rispettivamente del soggetto ospitante e di quello promotore.

L’interruzione da parte del soggetto promotore o di quello ospitante può avvenire in caso di gravi inadempienze di una delle parti o dell’impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi.

Le Linee guida non si applicano, invece, ai:

  • tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione;
  • tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all’accesso alle professioni ordinistiche;
  • tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovrannazionale;
  • tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote d’ingresso e disciplinati dalle Linee guida del 5 agosto 2014;
  • tirocini di inclusione sociale che seguono le Linee guida del 22 gennaio 2015.

 

Attivazione dei tirocini

I tirocini si attivano mediante una convenzione stipulata tra i soggetti promotori, pubblici e privati, ed i soggetti ospitanti. Alla convenzione va allegato il Piano Formativo Individuale (PFI) del tirocinante dove sono indicati doveri e obblighi delle parti.

Nel dettaglio il piano formativo dovrà contenere: l’anagrafica dei tre soggetti che sottoscrivono il documento (promotore, ospitante e tirocinante), con indicazione della durata e delle ore giornaliere e settimanali, l’indennità, le garanzie assicurative, le specifiche del progetto formativo (attività da affidare al tirocinante, modalità di svolgimento del tirocinio, etc.).

Spetta alla normativa regionale fissare il numero di tirocini attivabile contemporaneamente da parte di un’azienda ospitante in proporzione all’unità produttiva del soggetto ospitante. Sono comunque previste delle quote di contingentamento - dalla cui base di computo sono esclusi gli apprendisti - pari a:

  • un tirocinante per soggetti ospitanti che occupino da 0 a 5 dipendenti;
  • due tirocinanti per soggetti ospitanti da 6 a 20 dipendenti;
  • 10% per soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti.

Sono previsti dei meccanismi di premialità per la stabilizzazione dei tirocinanti con contratti di lavoro subordinato di almeno sei mesi. I soggetti ospitanti con più di venti dipendenti possono superare la soglia del 10% in proporzione al numero delle stabilizzazioni.

Per limitare gli abusi e riqualificare l’istituto sono stati previsti alcuni casi di divieto di attivazione del tirocinio. Ad esempio: i tirocinanti non possono ricoprire ruoli o posizione proprie del soggetto ospitante, sostituire i lavoratori dipendenti duranti i picchi di attività o il personale in ferie, malattia o maternità; inoltre, non è possibile l’attivazione di tirocini se nei due anni precedenti tra il soggetto ospitante e il tirocinante sia intercorso un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (fatte salve le prestazioni di lavoro accessorio della durata massima di trenta giorni, svolte nei sei mesi precedenti).

È altresì vietato: attivare tirocini per lo svolgimento di attività lavorative ritenute a bassa specializzazione che non necessitano di una azione formativa; realizzare per il soggetto ospitante più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, il quale non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso; ospitare tirocinanti per aziende che abbiano eseguito licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio (o che abbiano in corso procedure di cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio).


Tutor

Il soggetto promotore del tirocinio nomina un referente o tutor per la stesura del progetto formativo e il monitoraggio delle attività; anche il soggetto ospitante nomina un tutor per favorire l’inserimento del tirocinante e predisporre la documentazione relativa all’apprendimento.

Il tutor nominato dal soggetto ospitante deve possedere adeguate competenze per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PFI e può seguire al massimo tre tirocinanti contemporaneamente.

I due tutor collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche, monitorare lo stato di avanzamento del percorso formativo, garantire l’attestazione dell’attività svolta.

 

Attestazione finale

Al termine della sua esperienza formativa, il tirocinante riceverà un’attestazione finale che documenta le attività svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, agevolando così la loro spendibilità per l’inserimento nel mercato del lavoro.

Al tirocinante è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) e per responsabilità per danni verso terzi. Gli oneri delle garanzie assicurative possono essere anche a carico delle Regioni e Province Autonome.

Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle Linee guida sono soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.


Soggetti promotori

Le Regioni e Province autonome individuano i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati, che possono promuovere i tirocini e tra questi rientrano (ferma restando la facoltà della legislazione regionale di modificare o integrare):

  • istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitate al rilascio di titoli AFAM;
  • istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
  • fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS);
  • istituzioni formative private accreditate regionalmente, senza fini di lucro e diverse dalle precedenti;
  • i servizi per l’impiego e le agenzie regionali per il lavoro;
  • i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento o quelli in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente;
  • i servizi di inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
  • le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli specifici albi regionali;
  • i soggetti autorizzati alla intermediazione dall’ANPAL ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015;
  • l’ANPAL.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può promuovere, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, speciali programmi e sperimentazioni, anche per il tramite dei propri enti.


Soggetti ospitanti

Secondo le Linee guida, per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio. I requisiti oggettivi e soggettivi per essere un soggetto ospitante possono essere ulteriormente specificati dalla normativa regionale.

Non è consentita l’attivazione di tirocini presso professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate qualora riguardi attività tipiche o riservate alla professione.

Salvo diversi accordi con le organizzazioni sindacali, è, altresì, vietata l’attivazione di tirocini in unità produttive nelle quali siano in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, procedure concorsuali.

Infine, il divieto vige anche per i soggetti ospitanti che hanno proceduto a dei licenziamenti nei 12 precedenti presso la medesima unità produttiva, salvo che non si tratti di licenziamenti per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali.

 

Monitoraggio e sanzioni

L’applicazione della disciplina delle Linee guida è sottoposta al monitoraggio da parte delle amministrazioni titolari, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie.

Con riguardo all’attività di vigilanza svolta dalle Regioni, le Linee guida prevedono la sottoscrizione di protocolli con le sedi territoriali dell’INL. Inoltre, le Regioni si impegnano ad adottare un sistema sanzionatorio specifico che funga da deterrente ad un utilizzo distorto di questo strumento di formazione.

Oltre alle sanzioni previste per il mancato invio delle comunicazioni obbligatorie o per mancata corresponsione dell’indennità, è possibile consultare la circolare INL n. 8/2018 con i chiarimenti riguardanti lo specifico regime sanzionatorio.

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