Focus On Posizioni di garanzia

Nella sicurezza sul lavoro vi sono in azienda figure responsabili alle quali si affiancano anche soggetti con competenze tecnico-funzionali

Posizioni di garanzia

Posizioni di garanzia della sicurezza aziendale

Le figure responsabili inserite nella struttura aziendale alle quali il Testo Unico (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) attribuisce posizioni di garanzia e, dunque, impone adempimenti in tema di prevenzione degli infortuni sono (art. 2):

  • il datore di lavoro, cioè il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva, in quanto esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa. Si precisa che, nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione (oppure il funzionario senza qualifica dirigenziale, ma nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale);
  • il dirigente, cioè il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
  • il preposto, cioè il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
  • il lavoratore, cioè il destinatario delle tutele dettate dalle norme antinfortunistiche, da intendersi estensivamente quale soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari). Ogni lavoratore ha tuttavia l’obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Con particolare riferimento alla figura del preposto, va segnalato che, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215), il suo ruolo è stato particolarmente rafforzato.

Il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti (art. 18, comma 1, lettera b-bis, T.U.) per l’esecuzione delle attività di vigilanza che gli competono:

a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti (lettera modificata dal D.L. n. 146/2021);

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficit dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (lettera inserita ex novo dal D.L. n. 146/2021);

g) frequentare appositi corsi di formazione.

Nell’attuale impianto normativo il lavoratore non è soltanto destinatario delle tutele, ma ha precise responsabilità e riveste un ruolo attivo, partecipando direttamente o tramite i propri rappresentanti alla realizzazione del sistema di sicurezza aziendale. In tal senso, si prevede infatti che ogni lavoratore - in via generale - deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20, comma 1).

Inoltre, il lavoratore è destinatario dei seguenti obblighi specifici (art. 20, comma 2):

  • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Testo Unico o, comunque, disposti dal medico competente.

 

Altri soggetti della sicurezza aziendale

Oltre a coloro che fanno parte tradizionalmente della struttura aziendale, il Testo Unico (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) individua ulteriori soggetti che - in tema di prevenzione e sicurezza - svolgono compiti di natura tecnica, forniscono consulenza (Servizio di prevenzione e Protezione e medico competente) oppure rivestono funzioni di natura consultiva e partecipativa (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza) o, ancora, hanno compiti di intervento in circostanze emergenziali (Addetti alla gestione delle emergenze).

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ha un ruolo di supporto del datore di lavoro nello svolgimento dell’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali. Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o dell’unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici (art. 31), affidando in ogni caso tale ruolo solo a soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali stabiliti dalla legge (art. 32).

Il Testo Unico individua i compiti attribuiti al SPP come segue (art. 33):

  • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica nelle aziende e nelle unità produttive con oltre 15 lavoratori;
  • fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi.

A tal fine, il datore di lavoro ha l’obbligo (non delegabile) di nominare un Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) e, nel caso in cui le dimensioni aziendali o l’entità dei rischi lo richiedano, anche Addetti al SPP con il compito di coadiuvare il RSPP. Sono, altresì, previsti casi specifici in cui vi è lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34).

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo, con le modalità elettive stabilite dal Testo Unico (art. 47) e il nominativo deve essere comunicato dal datore di lavoro all’INAIL (art. 18, comma 1, lettera aa).

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, invece, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno).

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso, il numero minimo dei rappresentanti è di: 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori; 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori

Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono definite dal Testo Unico, salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva. In particolare, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 50):

  • ha accesso ai luoghi di lavoro;
  • viene consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva; sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; in merito all’organizzazione della formazione;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale riguardante la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle afferenti alle sostanze e miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali. Riceve anche informazioni dai servizi di vigilanza;
  • è soggetto ad una formazione adeguata;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  • partecipa alle riunioni periodiche e avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Tra i soggetti coinvolti nel sistema di sicurezza aziendale rientrano anche gli Addetti alla gestione delle emergenze (articoli 43-46). Il datore di lavoro, infatti, deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti. Ai fini della gestione delle emergenze, i lavoratori designati devono ricevere idonea formazione, nonché disporre delle attrezzature adeguate e non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Anche il Medico competente rientra tra le figure individuate dal Testo Unico nominate dal datore di lavoro per collaborare alla valutazione dei rischi ed eseguire la sorveglianza sanitaria (articoli 38-42). Il medico competente deve essere in possesso dei titoli e dei requisiti specifici previsti dal Testo Unico (art. 38) e, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, è previsto che questa venga svolta, non solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, ma anche qualora ne faccia richiesta il lavoratore in quanto correlata ai rischi lavorativi (art. 41, comma 1). In particolare, la sorveglianza sanitaria comprende (art. 41, comma 2):

  • la visita medica preventiva finalizzata ad accertare l’assenza di controindicazioni e valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica;
  • la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l’idoneità alla mansione specifica, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi.
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