Focus On Tutele, obblighi e sanzioni

Tutele, obblighi, formazione del personale e sanzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Tutele, obblighi e sanzioni

Misure di tutela e obblighi

Il Testo Unico (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) persegue la finalità di garantire uniformità di tutela nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati (art. 1, comma 1).

In considerazione di tali finalità, la normativa vigente individua, in primo luogo, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (art. 15):

  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • la programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche produttive dell’azienda, nonché dell’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  • l’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare, al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  • la riduzione dei rischi alla fonte e la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o con ciò che è meno pericoloso;
  • la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • il controllo sanitario dei lavoratori e l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  • l’informazione e la formazione adeguate per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • le istruzioni adeguate ai lavoratori;
  • la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • la programmazione delle misure ritenute opportune a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, nonché l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Nell’ambito delle misure di tutela, oltre a dettare gli obblighi specifici relativi a ogni soggetto coinvolto nella sicurezza aziendale (articoli 18-26, come modificati da ultimo dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215), il Testo Unico contempla la facoltà del datore di lavoro di delegare le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei limiti e delle condizioni espressamente previsti (art. 16), fatta eccezione per quanto riguarda la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento (DVR), nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), che sono attribuzioni del datore di lavoro non delegabili (art 17).

Si segnala il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell’11 febbraio 2021 che recepisce la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il provvedimento sostituisce gli Allegati XLII e XLIII al Testo Unico, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalle predette direttive (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983 che modificano a loro volta la direttiva (CE) 2004/37.

 

Formazione e informazione

Un altro cardine dell’impianto normativo delineato dal Testo Unico è la formazione e informazione del personale.

Invero, da un lato, tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un’informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione, dall’altro, le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere specifica formazione.

In particolare, il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sia di carattere generale, sia con riguardo ai rischi specifici relativi all’attività (art. 36). Il lavoratore, infatti, deve ricevere informazioni:

  • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
  • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi;
  • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione nonché del medico competente;
  • sui rischi specifici ai quali è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Peraltro, il contenuto dell’informazione in materia di prevenzione e sicurezza deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e, qualora riguardi lavoratori immigrati, deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Per quanto attiene alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215) è intervenuto sul Testo Unico modificando anche le previsioni in tal senso.

Infatti, il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento: ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (art. 37, comma 1).

Inoltre, si prevede che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale si provveda all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del Testo Unico in materia di formazione, in modo da garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa (art. 37, comma 2).

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione (art. 37, commi 4):

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

L’addestramento deve essere eseguito sul luogo di lavoro da persona esperta e consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza, di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento svolti devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato (art. 37, commi 5).

Inoltre, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6).

Dirigenti e preposti devono ricevere a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. La loro formazione, in particolare, comprende: i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (art. 37, comma 7).

Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e, comunque, ogni qualvolta sia necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7 ter).

Infine, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza riguardante i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, pur sempre nel rispetto dei contenuti minimi individuati dal Testo Unico (art. 37, commi 10 e 11).

In merito alle attività formative (informazione e addestramento) rivolte ai lavoratori, nonché alle diverse figure che operano in materia di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, si segnalano le indicazioni individuate nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (allegato A) e nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

Peraltro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, unitamente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’INAIL e ad altre istituzioni pubbliche e private, realizza numerose iniziative per la divulgazione della cultura della sicurezza per creare una generazione di lavoratori consapevoli dei rischi che si incontrano sul luogo di lavoro e responsabili dei comportamenti che si devono tenere negli ambienti di lavoro.

 

Sanzioni

Oltre alle obbligazioni contrattuali poste a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore (art. 2087 codice civile), il Testo Unico prevede sanzioni amministrative pecuniarie e contravvenzioni (sanzioni penali che vanno dall’ammenda all’arresto) in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (articoli 55-60). Residuano, tuttavia, anche ipotesi di delitti in materia prevenzionistica disciplinati dal codice penale (articoli 437 e 451).

La vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è affidata principalmente alle ASL e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Con il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 (convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013, n. 99), è stata introdotta la previsione secondo cui le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere rivalutate ogni 5 anni in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo (art. 306, comma 4 bis).

Il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 13, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215) ha, poi, modificato la regolamentazione del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale di competenza dell’INL. Infatti, l’art. 14 del Testo Unico prevede attualmente che il provvedimento debba essere adottato in caso di impiego di personale “in nero” (cioè senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro), in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati (precedentemente il limite era del 20%), nonché in caso di gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, come espressamente individuate (si veda l’Allegato I al Decreto Legge n. 146/2021).

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:

  • con l’arresto fino a 6 mesi, nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nei casi di sospensione per lavoro irregolare.

Infine, per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50). A tal fine, il provvedimento di sospensione viene comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Si prevede, altresì, come il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione (art. 14, comma 2, T.U.).

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