Tematiche Assunzione lavoratori extra UE

Approfondimento dedicato agli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori extra UE

Assunzione lavoratori extra UE

AVVISO

L’art. 3 del Decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023 (convertito in Legge n. 112/2023) ha attribuito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le funzioni  svolte dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) che, quindi, a decorrere dal 1° marzo 2024, data di entrata in vigore del DPCM n. 230/2023, è stata soppressa. Le funzioni di ANPAL sono in corso di riorganizzazione nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di individuazione delle singole unità organizzative delle Direzioni generali.




L’ingresso e l’accesso al lavoro dei cittadini di Paesi che non appartengono all’Unione Europea o degli apolidi (cioè, i soggetti del tutto privi di cittadinanza) sono regolati dal cosiddetto Testo unico sull’immigrazione (di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal relativo Regolamento di attuazione (di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Il cosiddetto “Decreto Flussi” stabilisce annualmente le quote di ingresso per motivi di lavoro sulla base delle esigenze del sistema produttivo (cfr., da ultimo, il DPCM del 29 dicembre 2022).

Il datore di lavoro che intende assumere cittadini extra UE deve rivolgersi allo Sportello unico per l’immigrazione della Provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa, oppure di quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa, al fine di ottenere il nulla osta al lavoro subordinato che ha validità per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio (art. 22, comma 5, del T.U.). Anche per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale, nei settori agricolo e turistico/alberghiero, i datori di lavoro devono presentare richiesta nominativa allo Sportello unico per l’immigrazione della Provincia di residenza, con applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni in tema di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 22 del T.U.).

La procedura telematica per ottenere il nulla osta, così come tutte le informazioni relative alle “procedure flussi”, sono invece disponibili sul portale del Ministero dell’Interno, nonché su Sportello Unico Immigrazione

Con riguardo al rilascio del nulla osta, il Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (articoli 42-45, Decreto Semplificazioni, convertito in Legge n. 122/2022) ha introdotto una semplificazione della procedura. Infatti, per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. 21 dicembre 2021, adottato per il 2021 ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 3, comma 4), il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge medesimo; per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 6, del T.U. sull'immigrazione. Peraltro, oltre ad individuare i casi esclusi dalla suddetta procedura (art. 43), il D.L. n. 73/2022 dispone una semplificazione anche della verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate (di cui all'art. 30 bis, comma 8, D.P.R. n. 394/1999), demandata ai professionisti di cui all'art. 1, L. n. 12/1979, nonché alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato (art. 44, comma 1); competenza sulla verifica dei requisiti estesa anche al 2023 dal Decreto Milleproroghe (art. 9, comma 2, Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198).

Infine, si ricorda che l’ingresso di cittadini extra UE in Italia deve avvenire nel rispetto delle quote stabilite dal cosiddetto Decreto Flussi. Il Testo Unico prevede, infatti, che con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono annualmente definite, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte. Pertanto, i visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, vengono rilasciati entro il limite delle quote predette (art. 3 comma 4 e art. 21, comma 1 del T.U.).

Un’importante novità introdotta dal Decreto Flussi 2022 riguarda la circostanza che il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all’estero – prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato – deve verificare presso il competente Centro per l’Impiego l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’ANPAL. Per ulteriori informazioni al riguardo, vai sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e consulta la circolare interministeriale del 30 gennaio 2023 avente ad oggetto le novità introdotte e le procedure per la presentazione delle domande.

Inoltre, è possibile consultare anche la sezione dedicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Sanzioni e dichiarazione di emersione

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE, ha modificato il Testo unico sull’immigrazione introducendo sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento (art. 444 Codice di procedura penale), per:

a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603 bis del Codice penale;

c) impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia revocato o annullato (art. 22, comma 5 bis, del Testo unico).

In questa ultima fattispecie di reato (c), il datore di lavoro è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Inoltre, le pene sono aumentate da un terzo alla metà: se i lavoratori occupati sono in numero superiore a 3; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 603 bis, comma 3, del Codice penale). Con la sentenza di condanna il giudice applica anche la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (art. 22, commi 12, 12 bis e 12 ter, del Testo unico).

Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato oppure, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti o qualora il cittadino straniero non si rechi presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro i termini di legge, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. In questi casi la revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tramite i collegamenti telematici (art. 22, comma 5 ter, del Testo unico).

Tuttavia, è possibile, alle condizioni determinate dalla normativa vigente, presentare la dichiarazione di emersione dei rapporti di lavoro e la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo. Tutte le informazioni relative alla procedura di emersione sono disponibili sul sito del Ministero dell’Interno.

 

 

 

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