Focus On Lavoro in agricoltura

La disciplina delle assunzioni congiunte e del lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in agricoltura

Lavoro in agricoltura

Lavoro congiunto in agricoltura

Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99, prevede la possibilità di procedere ad assunzioni congiunte nel settore dell’agricoltura al fine di stimolare i processi aggregativi e garantire una maggiore stabilità del rapporto di lavoro.

In particolare, si prevede che le imprese agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo oppure riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende (art. 31, comma 3 bis).

L'assunzione congiunta può essere eseguita anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40% di esse sono imprese agricole (art. 31, comma 3 ter).

Inoltre, i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato (art. 31, comma 3 quinquies).

Con il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le modalità di comunicazione telematica di tale tipologia di assunzione, individuando i soggetti obbligati ad eseguirle. In particolare, le comunicazioni telematiche concernenti i lavoratori assunti congiuntamente da gruppi di imprese devono essere eseguite dall'impresa capogruppo. Mentre nei casi di imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela (o di affinità entro il terzo grado) e di imprese collegate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni devono essere trasmesse per il tramite di un soggetto individuato - da uno specifico accordo oppure dal contratto di rete stesso - quale incaricato. Peraltro, tali accordi devono essere depositati presso le associazioni di categoria, con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.

Per accedere all'applicativo informatico per la comunicazione telematica vai su Servizi Lavoro.

 

Lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in agricoltura

La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 343 e seguenti, Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato nel settore agricolo, per il biennio 2023-2024, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera nelle attività stagionali.

In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto, oppure diverso da quello previsto dalla nuova disciplina, quali:

  • persone disoccupate, nonché percettori della NASpI, della DIS-COLL, del Reddito di Cittadinanza o di ammortizzatori sociali;
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, oppure in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  • detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

In caso di superamento del limite di durata delle 45 giornate, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La novella, peraltro, specifica che l’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso direttamente dal datore di lavoro, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, per il lavoratore il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Inoltre, al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato, anche per formulare proposte di adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, è previsto che l’INPS stipuli apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Infine, va segnalato che, per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria (di cui all’art. 9 bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni in L. 28 novembre 1996, n. 608). Al riguardo, è possibile consultare la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 462 del 20 gennaio 2023, avente ad oggetto “Prestazioni lavoro subordinato occasionale settore agricolo - Aggiornamento modello UNILAV”.

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