All'interno di questa sezione, sono illustrate le principali tipologie di rapporti in ambito lavorativo, delineando per ciascuna le specifiche caratteristiche, il campo di applicazione, nonché i rispettivi riferimenti normativi.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tempo pieno o full-time) è la tipologia ordinaria di rapporto, intesa come l’accordo con cui il lavoratore si obbliga a prestare la propria attività manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro a fronte di un determinato corrispettivo (art. 2094 Codice Civile).
Gli elementi principali consistono, pertanto, nella retribuzione e nella subordinazione del lavoratore, cioè l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro che si estrinseca nell’emanazione di direttive specifiche e in un’attività di vigilanza e controllo ed esercizio del potere disciplinare.
Le previsioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 hanno introdotto il contratto di lavoro subordinato a “tutele crescenti”, che presenta delle peculiarità in caso di licenziamento illegittimo.
In particolare, per quanto attiene al licenziamento sono vigenti parallelamente due regimi normativi:
- uno riguardante i casi di licenziamento di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), nonché della Legge 15 luglio 1966, n. 604 (come modificati dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92);
- l’altro, relativo ai casi di licenziamento di lavoratori con contratto a tempo indeterminato “a tutele crescenti”, assunti successivamente al 7 marzo 2015, disciplinato dalle previsioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
Oltre al lavoro a tempo pieno e indeterminato, nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, esistono diverse tipologie contrattuali che presentano specifiche caratteristiche oppure particolari modalità di esecuzione della prestazione:
- il contratto a tempo determinato;
- il contratto a tempo parziale (part-time);
- la somministrazione di lavoro;
- lo smart working;
- il lavoro intermittente (o “a chiamata”);
- il lavoro in agricoltura;
- il lavoro stagionale;
- l’apprendistato.
Fra le tipologie di rapporti che, invece, non sono annoverate nell’ambito del lavoro subordinato, si segnalano:
- le prestazioni occasionali;
- la collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.);
- il lavoro autonomo;
- il lavoro mediante le piattaforme digitali (in caso di etero-organizzazione o lavoro autonomo).
Si informa che l’accesso all’applicazione per l’invio delle Comunicazioni Obbligatorie, messo a disposizione della Regione Lazio in regime transitorio, è consentito tramite il portale Servizi Lavoro.
Va, inoltre, segnalato che, con il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”, sono state adottate disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori, novellando le prescrizioni previste dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (“Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”).
In particolare, rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro:
- i rapporti di lavoro subordinato, compreso il lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
- il contratto di lavoro somministrato;
- contratto di lavoro intermittente;
- collaborazioni coordinate e continuative;
- contratti di prestazione occasionale;
- i rapporti di lavoro marittimo e della pesca, domestico e con le pubbliche amministrazioni.
Restano esclusi dall’applicazione della disciplina i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo (requisiti concorrenti), di durata pari o inferiore ad una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive, i rapporti di lavoro autonomo (Libro V, Titolo III, Codice Civile), inclusi quelli in ambito sportivo (di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36), i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa familiare, i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero, i rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (magistrati, forze di polizia, etc.) limitatamente ad alcune disposizioni.
Sul punto, è possibile consultare la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 20 settembre 2022, che fornisce indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal D.Lgs n. 104/2022, nonchè la circolare INL n. 4 del 10 agosto 2022, recante indicazioni con particolare riferimento ai profili sanzionatori connessi all'inadempimento degli obblighi informativi.