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Tipologie di rapporti di lavoro
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All'interno di questa sezione, sono illustrate le principali tipologie di rapporti in ambito lavorativo, delineando per ciascuna le specifiche caratteristiche, il campo di applicazione, nonché i rispettivi riferimenti normativi.

Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tempo pieno o full-time) è la tipologia ordinaria di rapporto, intesa come l’accordo con cui il lavoratore si obbliga a prestare la propria attività manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro a fronte di un determinato corrispettivo (art. 2094 Codice Civile).
Gli elementi principali consistono, pertanto, nella retribuzione e nella subordinazione del lavoratore, cioè l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro che si estrinseca nell’emanazione di direttive specifiche e in un’attività di vigilanza e controllo ed esercizio del potere disciplinare.

Le previsioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 hanno introdotto il contratto di lavoro subordinato a “tutele crescenti”, che presenta delle peculiarità in caso di licenziamento illegittimo.

In particolare, per quanto attiene al licenziamento sono vigenti parallelamente due regimi normativi:

Oltre al lavoro a tempo pieno e indeterminato, nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, esistono diverse tipologie contrattuali che presentano specifiche caratteristiche oppure particolari modalità di esecuzione della prestazione:

  • il contratto a tempo determinato;
  • il contratto a tempo parziale (part-time);
  • la somministrazione di lavoro;
  • lo smart working;
  • il lavoro intermittente (o “a chiamata”);
  • il lavoro in agricoltura;
  • il lavoro stagionale;
  • l’apprendistato.

Fra le tipologie di rapporti che, invece, non sono annoverate nell’ambito del lavoro subordinato, si segnalano:

  • le prestazioni occasionali;
  • la collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.);
  • il lavoro autonomo;
  • il lavoro mediante le piattaforme digitali (in caso di etero-organizzazione o lavoro autonomo).

Si informa che l’accesso all’applicazione per l’invio delle Comunicazioni Obbligatorie, messo a disposizione della Regione Lazio in regime transitorio, è consentito tramite il portale Servizi Lavoro.

Va, inoltre, segnalato che, con il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”, sono state adottate disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori, novellando le prescrizioni previste dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (“Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”).

In particolare, rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro:

  • i rapporti di lavoro subordinato, compreso il lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
  • il contratto di lavoro somministrato;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • collaborazioni coordinate e continuative;
  • contratti di prestazione occasionale;
  • i rapporti di lavoro marittimo e della pesca, domestico e con le pubbliche amministrazioni.

Restano esclusi dall’applicazione della disciplina i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo (requisiti concorrenti), di durata pari o inferiore ad una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive, i rapporti di lavoro autonomo (Libro V, Titolo III, Codice Civile), inclusi quelli in ambito sportivo (di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36), i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa familiare, i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero, i rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (magistrati, forze di polizia, etc.) limitatamente ad alcune disposizioni.

Sul punto, è possibile consultare la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 20 settembre 2022, che fornisce indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal D.Lgs n. 104/2022, nonchè la circolare INL n. 4 del 10 agosto 2022, recante indicazioni con particolare riferimento ai profili sanzionatori connessi all'inadempimento degli obblighi informativi.