Gli aspetti principali della disciplina del lavoro stagionale in Italia, deroghe al sistema del contratto a tempo determinato, tutela della salute e sicurezza.
Nell’ambito delle quote stabilite dal cosiddetto 'Decreto Flussi', il Testo Unico sull’Immigrazione prevede specifici nulla osta per il lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero (art. 24 del Testo Unico).
I datori di lavoro (o le associazioni di categoria, per conto dei loro iscritti) che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro stagionale con un cittadino non comunitario nei settori agricolo e turistico/alberghiero, devono presentare una richiesta nominativa allo “Sportello Unico” per l’Immigrazione della Provincia di residenza, secondo le disposizioni sul lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 22 del T.U.).
Entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro, lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia l’autorizzazione, il “nulla osta” al lavoro stagionale, – anche pluriennale – per la durata del lavoro stagionale richiesto.
Se lo Sportello Unico per l’Immigrazione, trascorsi 20 giorni, non comunica al datore di lavoro il proprio rifiuto, la richiesta si intende accolta se sono contestualmente soddisfatte le seguenti condizioni (art. 24, comma 6 del Testo Unico):
Dopo 20 giorni, la richiesta si intende accolta quando lo Sportello Unico non notifica al datore di lavoro il rifiuto e le seguenti condizioni sono congiuntamente rispettate (art. 24, comma 6 del Testo Unico):
- la richiesta riguarda uno straniero che sia già stato autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a svolgere lavoro stagionale con lo stesso datore di lavoro richiedente;
- il lavoratore è stato regolarmente impiegato e tutte le condizioni previste dal precedente permesso di soggiorno sono state rispettate.
L’autorizzazione al lavoro stagionale consente di lavorare sul territorio nazionale per un massimo di nove mesi nell’arco di 12 mesi (art. 24, comma 7).
In caso di una nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da un altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto stagionale, nonostante il limite di 9 mesi, il permesso per lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato.
In tal caso, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientrare nello Stato di origine per richiedere un ulteriore visto presso l’Autorità Consolare.
Salvo che non sia titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale, al termine del periodo di nove mesi il lavoratore deve rientrare nello Stato di origine.
Inoltre, sono previste procedure semplificate per i lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti e che, di fatto, hanno diritto di precedenza al reingresso per lavoro stagionale con lo stesso o con un altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non sono mai entrati legalmente in Italia per motivi di lavoro (art. 24, comma 9).
Inoltre, le procedure semplificate stabiliscono che il lavoratore stagionale già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti ha diritto di priorità al reingresso in Italia per lavoro stagionale con lo stesso o con un altro datore di lavoro, rispetto a chi non è mai entrato legalmente in Italia per motivi di lavoro (art. 24, comma 9).
Infine, si evidenzia che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aderito alla campagna europea “Rights for all seasons” per i diritti dei lavoratori stagionali transfrontalieri, promossa dalla European Labour Authority (ELA) con l’obiettivo di tutelare i lavoratori stagionali e sensibilizzare i cittadini dell’UE sui loro diritti e doveri.