Focus On Sicurezza sul lavoro

Sezione in cui si affrontano temi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, come la valutazione dei rischi, le tutele, gli obblighi e le sanzioni

Sicurezza sul lavoro

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) è stato elaborato recependo le direttive comunitarie incentrate sul principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro. Con il Testo Unico viene infatti superata la logica di una tutela dei lavoratori fondata sull’applicazione di misure essenzialmente tecniche, privilegiando invece un modello partecipativo, che partendo dalla valutazione dei rischi arriva a programmare la prevenzione come parte integrante della produzione, dei fattori ambientali e dell’organizzazione del lavoro.

Il modello di gestione dei rischi definito dal Testo Unico prevede che ai soggetti che tipicamente rientrano nella struttura aziendale, si affianchino anche delle figure con competenze tecnico-funzionali con il compito di supportare i primi nell’adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente. Le disposizioni si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio (art. 3).

Nel tempo, il Testo Unico è stato oggetto di integrazioni e significative modifiche legislative, dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, fino alle previsioni dettate dalla normativa connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle disposizioni introdotte dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215) che hanno rafforzato la tutela dei lavoratori, il ruolo del preposto, modificato la regolamentazione del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale. Complessivamente, si è trattato di un intervento normativo volto al potenziamento dell’attività di vigilanza e ad un più efficace coordinamento dei livelli istituzionali coinvolti, ampliando il sistema di controllo, con l’estensione delle competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a tutti i settori in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (si veda l’Allegato I al Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146).

In via generale, l’attuale assetto normativo è finalizzato a un contemperamento tra l’interesse a garantire la tutela dei lavoratori e l’esigenza di semplificare gli adempimenti burocratici per le aziende. In questo senso, nella presente sezione, si affrontano i seguenti temi:

  • le posizioni di garanzia della sicurezza aziendale e cioè i soggetti che rivestono un ruolo specifico in tema di sicurezza (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratori, Responsabile e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Addetti alla gestione delle emergenze, medico competente);
  • valutazione dei rischi e DVR, cioè il Documento di Valutazione dei Rischi;
  • tutele, obblighi e sanzioni, inclusa la formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza.

Con il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (art. 20), sono state introdotte ulteriori misure per contrastare il fenomeno infortunistico, nonché per migliorare gli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine, l’INAIL è competente a promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR. In particolare, si prevede che – tra gli atri interventi – vengano realizzati: programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza per qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati; progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata; lo sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple; iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si segnala, altresì, che l’art. 13 sexiesdecies del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori, convertito con modificazioni in Legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha modificato il D.Lgs. n. 81/2008, sostituendo gli allegati XLVII e XLVIII recanti rispettivamente “Indicazioni su misure e livelli di contenimento” e “Contenimento per processi industriali”. Con riferimento a entrambi i nuovi allegati va precisato che il termine “raccomandato”, riportato nella tabella va inteso nel senso che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Per saperne di più visita il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla sezione Salute e Sicurezza sul lavoro e il portale INAIL dedicato alla prevenzione e sicurezza sul lavoro.

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