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Convertito in Legge il Decreto Semplificazioni: strutturale la procedura semplificata di comunicazione dello smart working e modifiche al Codice del Terzo Settore

24 ago 2022 ore 13:00

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 4 agosto 2022, n. 122 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21  giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti  in  materia  di  semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.

In sede di conversione in Legge del c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022), si introduce l’art. 41 bis che -  sostituendo l’art. 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 - rende strutturale la procedura semplificata di comunicazione dello smart working.

In particolare, dal 1° settembre 2022, il datore di  lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità indicate dal Decreto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

la Legge 4 agosto 2022, n. 122, inoltre, prevede numerosi interventi in materia fiscale e apporta significative modifiche al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

La Legge, infatti, interviene:

  • su molteplici norme di natura fiscale contenute nel Codice del Terzo Settore (articoli 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 104) (art. 26, comma 1, D.L. Semplificazioni);
  • in materia di trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), viene integrato l’art. 54, comma 2, del Codice, secondo cui gli uffici del RUNTS, ricevute le informazioni contenute nei registri già esistenti, provvedono entro 180 giorni a richiedere agli Enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare l’esistenza dei requisiti per l'iscrizione. In proposito, la Legge dispone che, ai fini del computo del termine sopramenzionato, non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022 (art. 25 bis, D.L. Semplificazioni);
  • in modifica dell’art. 101, comma 2, del Codice, il termine per l’adeguamento degli statuti degli ETS è prorogato al 31 dicembre 2022 (art. 26 bis, D.L. Semplificazioni).

Infine, il provvedimento apporta modifiche anche all’articolato del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 avente ad oggetto la disciplina dell’impresa sociale (art. 26, comma 2, D.L. Semplificazioni).

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