Crowdfunding: cambiano le regole per creare un mercato unico europeo
Il Regolamento (UE) 2020/1503 uniforma a livello normativo procedure e disposizioni per tutelare maggiormente gli investitori
Finanziamenti dal “basso”, ovvero forme di investimento da parte della “folla” di investitori (crowd) che credono in un progetto e vogliono sostenerlo. Si chiama crowdfunding: il fornitore di servizi di crowdfunding gestisce di norma una piattaforma online che offre a chi intende realizzare un progetto - e, quindi, anche alle piccole e medie imprese e alle startup - la possibilità di proporlo sulle rete internet, consentendo ai soggetti interessati di finanziarlo. È un metodo alternativo al credito bancario che è nato sulla base dell'interazione diretta fra imprese e investitori. Vi sono varie tipologie di crowdfunding, normate in modo diverso in ogni Paese, ma ora interviene l’Europa per mettere ordine in questa disciplina.
Il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 stabilisce infatti un quadro normativo per la promozione, la protezione e la regolamentazione del crowdfunding.
Prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento, l’equity crowdfunding era regolato a livello nazionale, con diverse norme. Equity crowdfunding avviene attraverso portali online autorizzati: si eroga un contributo finanziario in cambio di quote societarie delle stesse imprese (equity).
A livello nazionale, l’equity crowdfunding, questa possibilità di reperire capitale di rischio attraverso portali online, è stata inizialmente introdotta dal decreto legge n. 179 del 2012 per le startup innovative.
Il decreto ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno e, a tale delega, è stata data attuazione mediante il Regolamento Consob n. 18592 del 2013. Successivamente la legge di bilancio 2017 ha esteso a tutte le piccole e medie imprese (PMI) la possibilità di reperire capitale di rischio attraverso portali online e poi la legge di bilancio 2019 ha poi esteso l'operatività alla raccolta di finanziamenti tramite strumenti finanziari di debito, riservandone la sottoscrizione a specifiche categorie di investitori. Con il Regolamento (UE) 2020/1503 il fenomeno è stato regolato a livello europeo. Ora la disciplina europea permette di superare la frammentazione che vigeva prima sui requisiti ad esempio richiesti da ciascun stato membro; una frammentazione normativa che creava ostacoli alla crescita transfrontaliera del crowdfunding.
Il Regolamento era stato approvato in via definitiva nell’ottobre 2020, diventando operativo dall’anno dopo. L’entrata in vigore e il recepimento da parte dell’Italia ha subìto qualche ritardo, ma ora le piattaforme italiane possono presentare la richiesta della nuova licenza.
Il regolamento europeo prevede ora che le piattaforme di equity crowdfunding debbano infatti ottenere una licenza da un’autorità competente dell’UE e rispettare determinati requisiti operativi e di condotta: ad esempio, la divulgazione di informazioni chiare, complete e comprensibili sugli investimenti e i rischi associati.
Vengono introdotti nuovi requisiti di trasparenza e di condotta per le piattaforme di equity crowdfunding, per proteggere gli investitori. Le piattaforme devono ora fornire agli investitori informazioni chiare sugli investimenti e sui rischi associati, compresa la possibilità di perdita totale dell’investimento. Devono accettare anche eventuali procedure per gestire i reclami degli investitori e per prevenire i conflitti di interesse.
Maggiore chiarezza e trasparenza quindi per avere una maggiore tutela per chi offre un finanziamento attraverso Internet, un canale spesso difficile da controllare.
Le imprese ora hanno la possibilità di raccogliere investimenti non solo nel proprio Paese, ma in tutto il territorio dell’Unione Europea, con il valore aggiunto di avere più tutele e modelli comuni per la presentazione dei progetti imprenditoriali.
In tutti i Paesi europei, vige la disposizione di raccogliere capitali attraverso i portali online fino a 5 milioni di euro.
Per ottenere una licenza dall’autorità europea, occorre adeguarsi alle procedure interne, rispettare i nuovi requisiti operativi, garantire misure di trasparenza e chiarezza. Le piattaforme devono controllare le informazioni che forniscono agli investitori, affinché siano complete e comprensibili, e verificare il Regolamento per fornire materiali e documenti in linea con le nuove disposizioni.
Azioni fondamentali per permettere di essere competitivi su un mercato che si allarga anche agli Paesi, con evidenti vantaggi in termini di crescita e visibilità.