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Esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari di AdI e SFL
L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 111 del 29-12-2023 recante le prime indicazioni operative riguardanti l’esonero per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.
Si ricorda che gli artt. 10 e 12, comma 10, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, in legge 3 luglio 2023, n. 85 (c.d. Decreto Lavoro 2023) hanno istituito, quali misure di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), a decorrere dal 1° settembre 2023, e l'Assegno di inclusione (AdI), a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Al fine di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari delle predette misure, il Decreto Lavoro 2023 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI o del SFL.
Con la circolare n. 111 del 2023, l’INPS ha fornito istruzioni in relazione alle categorie di datori di lavoro che possono accedere all’esonero, i rapporti di lavoro esonerabili, la misura e durata dell’esonero e le condizioni da rispettare per poterne beneficiare.
Si ricorda che l’esonero è riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Con successivo messaggio, l’INPS fornirà le istruzioni operative e contabili per la fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni dei beneficiari del SFL e dell’ADI.
Per ogni dettaglio, consulta la Circolare.