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14/01/2026

Legge di Bilancio 2026: misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie

Le principali disposizioni della nuova Manovra: dagli incentivi alle assunzioni alle agevolazioni per la genitorialità

operai industria

La legge 30 dicembre 2025, n. 199, conosciuta come Legge di Bilancio, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, S.O. n. 42.

Il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” è una Manovra che prevede un intervento di circa 22 miliardi di euro.

Molte le misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie: dal sostegno ai redditi più bassi alle agevolazioni per la genitorialità, ceto medio e lavoro dipendente, dagli aiuti alle imprese agli incentivi per le assunzioni, dal bonus mamme alle misure di conciliazione vita-lavoro.

Si elencano di seguito le principali disposizioni.
 

1. Politiche occupazionali e di inclusione sociale
 

Assunzioni a tempo indeterminato. Autorizza la spesa di 154 milioni di euro per l’anno 2026, 400 milioni di euro per l’anno 2027 e 271 milioni di euro per l’anno 2028, al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali. 

Prevede che tali risorse vengano destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l’assunzione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto. 

Eliminato il mese di sospensione dopo la 18esima mensilità ADI. Con riferimento alla fruizione dell’Assegno di Inclusione, elimina il periodo di sospensione di 1 mese, attualmente previsto per coloro i quali abbiano già fruito del beneficio 18 mensilità. Consente pertanto di fruire di ADI, senza soluzione di continuità, per periodi ulteriori di 12 mesi. Prevede infine che allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi il beneficio possa essere rinnovato (sempre previa presentazione della domanda).
 

2. Misure di flessibilità in uscita dal rapporto di lavoro 
 

Proroga al 31 dicembre 2026 dell’APE Sociale. Si conferma l’applicazione nel 2026 dell’APE sociale nella versione prevista dalla legge di bilancio per il 2025 (confermando, quindi, per l’accesso alla misura il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, per i soggetti che si trovino in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti individuati dalla normativa). Il beneficio non è cumulabile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.

 

3. Misure a favore dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi
 

Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali. Per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, assoggetta a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente nell’anno 2025 non superiore a 33mila euro.

Detassazione dei premi di produttività. Circoscrive ai premi erogati nel 2025 la tassazione agevolata al 5% e riduce all’1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate nel 2026 e 2027 ai dipendenti del settore privato a titolo di partecipazione agli utili di impresa. Inoltre, innalza a 5mila euro il limite di importo complessivo entro cui si applica la tassazione agevolata (precedentemente fissato in 3mila euro).

Proroga della riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti. Estende all’anno 2026 la norma con cui si prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50% (ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile).

Tassazione di indennità e maggiorazioni retributive al 15%. Per il periodo d’imposta 2026, assoggetta ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, a titolo di: maggiorazioni e indennità per lavoro notturno; maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale; indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.


4. Misure per le Imprese 
 

Fondo per misure a favore delle imprese. Istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo da ripartire - con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 - al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Specifica che tali risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta c.d. Transizione 4.0.

Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro. Riconosce una maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, subordinandola al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.


Misure in favore delle imprese del settore agricolo. Proroga per il 2026 la misura prevista originariamente dalla legge di bilancio per il 2017 nella quale si prevede che, ai fini IRPEF, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: 0%, fino a 10mila euro; 50%, oltre 10mila euro e fino a 15mila euro; 100%, oltre 15mila euro.

Misure in materia di lavoro in agricoltura. Stabilizza la disciplina per le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. La disciplina era stata introdotta per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e per creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.


5. Misure a sostegno delle famiglie
 

Aumento bonus mamme. Sale da 40 a 60 euro mensili il bonus mamme per le lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, titolari di un reddito da lavoro inferiore a 40mila euro annui, nelle more dell'attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio per il 2025 per le lavoratrici madri di 2 o più figli, dipendenti o autonome (posticipato al 2027). 

Lo stesso incremento è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18esimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. In tal caso, il reddito da lavoro non deve provenire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato o coincidere temporalmente alla vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici. A decorrere dal primo gennaio 2026, riconosce ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione di premi e contributi Inail, a carico del datore di lavoro, per massimo 8mila euro all’anno. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Incentivi per favorire la conciliazione vita-lavoro. Dal primo gennaio 2026, lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10imo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell’orario il 40%. In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL), fino a un massimo di 3mila euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell’orario) L’esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro. Si prevede che resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, e con l’obiettivo di preservare l’occupazione:

  1. estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto di fruire del congedo parentale, in luogo degli attuali 12 anni;
  2. estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità;
  3. estende il riconoscimento dell’indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità);
  4. estende le previsioni anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

Con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore):

  • innalza a 10 giorni (rispetto ai 5 vigenti) il limite massimo di giorni fruibili all’anno;
  • eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità e della parità di genere. In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) per sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale, sarà possibile prolungare il contratto per affiancare la lavoratrice sostituita fino al compimento dell’anno del bambino. 

 

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Sostegno delle attività socioeducative a favore dei minori. Viene istituito un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato a finanziare le iniziative dei comuni per potenziare i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. Per finanziare iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, è istituito un Fondo con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

Incrementato di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2026, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di: potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; rafforzare le azioni dei centri antiviolenza e delle case-rifugio.

Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Incrementa la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - al fine di sostenere le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà - di 5,5 milioni di euro per l’anno 2026, 9 milioni di euro per l’anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 (l’incremento in questione è destinato al cd. reddito di libertà). Incrementa il fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, prevedendo che tali risorse vengano ripartite in parti uguali per: rafforzare iniziative ed attività dei centri antiviolenza (con ripartizione tra le regioni secondo modalità previste dalla normativa di settore); realizzare attività delle case rifugio per donne vittime di violenza. Istituisce un fondo (con dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027) volto a consentire alle donne vittima di violenza di genere di accedere a ogni servizio, strumento o agevolazione, per cui la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio ISEE. Il beneficio potrà essere fruito per i primi 12 mesi successivi alla presa in carico e avvio degli interventi di protezione previsti dalla normativa vigente.

Livelli essenziali delle prestazioni - LEPS nella materia "Assistenza". Istituisce un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, un’offerta omogenea dei servizi sull’intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse.

Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Incrementa di 30 milioni di euro per l’anno 2026 e di 27 milioni annui a decorrere dal 2027 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni (una tantum), a carico del medesimo Fondo, in favore dei familiari superstiti.

Modifiche all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Modifica, dal primo gennaio 2026, la disciplina in materia di requisiti di accesso all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. In particolare: innalza da 30mila a 35mila euro il tetto massimo di reddito dichiarato al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio.

Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo per le pari opportunità, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza (tramite l’istituzione ed il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti).

 

Per approfondire e consultare tutte le disposizioni contenute nella nuova Legge di Bilancio, come la materia pensionistica e previdenziale, o altre disposizioni di carattere lavoristico e fiscale, consulta la notizia pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.