Focus On Lavoratori italiani in Paesi extra UE

Lavorare all’estero: in questa pagina approfondiamo il lavoro dei cittadini italiani in Paesi che non appartengono all’Unione Europea

Lavoratori italiani in Paesi extra UE

Il lavoro dei cittadini italiani in Paesi che non appartengono all’Unione Europea è disciplinato dal Decreto Legge 31 luglio 1987, n. 317 (convertito con modifiche in Legge 3 ottobre 1987 n. 398), e successivamente modificato dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

In proposito, si ricorda che in base al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (art. 18), non è più richiesta l’autorizzazione preventiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'impiego all’estero di personale italiano, (si veda sul punto anche la Nota Direttoriale del 30 settembre 2015 n. 20578), così come è stata abrogata la norma che imponeva l’iscrizione nell’apposita lista di collocamento presso l’Ufficio regionale del lavoro per i lavoratori italiani disponibili a svolgere attività all'estero.

Dopo aver previsto a tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extra UE l’obbligatorietà di forme di previdenza ed assistenza sociale (art. 1), il Decreto Legge 31 luglio 1987, n. 317 (e successive modificazioni) dispone che il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero debba prevedere (art. 2):

  • un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
  • la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d’impiego;
  • un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
  • il tipo di sistemazione logistica;
  • idonee misure in materia di sicurezza.
     
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