Tematiche Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO)

Le principali caratteristiche e la disciplina dell’alternanza scuola-lavoro, cioè dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)

Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione, l’INL e l’INAIL hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione della cultura  della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e orientamento, con cui sono stati definiti congiuntamente gli ambiti e le modalità di attuazione delle iniziative per la diffusione della cultura della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche.

Realizzare corsi di formazione all’interno del ciclo di studi, sia nel sistema dei licei, sia nell’istruzione professionale, è un modello didattico che si sta radicando sempre di più anche in Italia.

Si tratta della cosiddetta alternanza scuola-lavoro (oggi denominata percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, c.d. PCTO), che e intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo accademico e mondo del lavoro in termini di competenze e preparazione; uno scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.

Aprire la scuola al mondo esterno consente, più in generale, di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro durante tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro.

L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano, ma anche di accreditarsi come enti formativi.

La Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, commi 33-43) ha previsto questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. 

Successivamente, la Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784) ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” (PCTO) disponendo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, la seguente durata complessiva di seguito indicata: 

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; 
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Con il DM n. 774 del 4 settembre 2019, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha adottato le Linee guida relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

I percorsi in questione si realizzano con attività dentro la scuola e fuori dalla scuola, anche all’estero.

Nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione al PCTO. 

Nel caso di attività in collaborazione con organizzazioni ospitanti ed enti terzi del territorio, il periodo formativo svolto in contesti lavorativi nella struttura prescelta è in genere preceduto da un periodo di preparazione in aula, con la partecipazione di esperti esterni, ed è successivamente accompagnato da momenti di raccordo tra i percorsi disciplinari in classe e l’attività formativa esterna.

Con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura ospitante/azienda, l’istituzione scolastica o formativa valuta il percorso di alternanza svolto e provvede a certificare le competenze acquisite dagli studenti durante il percorso.

Al termine dei percorsi formativi e svolta l’attività di osservazione e l’accertamento delle competenze acquisite dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO.

I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti. Il documento che riporta la certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di studi è rappresentato dal curriculum dello studente, allegato al diploma finale rilasciato all’esito del superamento dell’esame di Stato.

I percorsi formativi sono resi possibili dalle istituzioni scolastiche sulla base di apposite convezioni stipulate con imprese, camere di commercio, industria, artigianato, commercio, agricoltura, terzo settore, che sono disposti a ospitare lo studente per il periodo dell’apprendimento. Affinché venga stipulata una convenzione, l’istituzione scolastica preliminarmente fa un’attenta e accurata valutazione del territorio in cui va ad inserirsi. Dopo questa fase di studio, le scuole individuano le realtà produttive con le quali poter avviare collaborazioni concrete: queste assumeranno sia la forma di accordi ad ampio raggio, a valenza pluriennale, sia di convenzioni operative per la concreta realizzazione dei percorsi.

La costituzione del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro presso le Camere di Commercio rappresenta uno strumento di raccordo per facilitare l’incontro tra imprese ed istituzione scolastiche. Ed infatti tramite questo strumento renderà possibile individuare le aziende disponibili ad accogliere gli studenti e stipulare, quindi, apposite convenzioni. Il Registro si divide in due sezioni: una prima, aperta e consultabile in modo gratuito, dove le aziende e gli enti pubblici e privati indicano il numero di studenti ospitabili ed i periodi dell’anno in cui sarà possibile svolgere i tirocini. La seconda sezione speciale del Registro a cui devono essere iscritte le imprese coinvolte nei percorsi di alternanza consentirà la condivisione delle informazioni relative a anagrafica, attività svolta, soci e altri collaboratori, fatturato, patrimonio netto, sito internet e rapporti con gli altri operatori della filiera.

L’art. 17 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, ha aggiunto all’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 784 bis, 784 ter e 784 quater.

Con ciò, è stato stabilito che il PCTO deve essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell’ambito dell’organico dell’autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili, il docente coordinatore di progettazione (art. 784 bis).

Le modalità per eseguire il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e   per l’orientamento sono individuate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito (art. 784 ter).

Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione nella quale sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti (art. 784 quater).

Peraltro, al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, l’art. 17 del Decreto Lavoro ha previsto l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2024.

Requisiti e modalità per l’accesso al Fondo, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati (ai sensi dell’articolo 85, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca.

Inoltre, l’art. 18 del Decreto Lavoro ha esteso la tutela assicurativa INAIL a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Per tutte le informazioni sull’alternanza scuola-lavoro consulta il sito internet dedicato.

Scopri la via italiana al sistema duale.

 

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