Focus On Spettacolo

Approfondimento dedicato alla disciplina del lavoro nel mondo dello spettacolo, clausole tipiche e CCNL di settore

Spettacolo

Con la Legge 15 luglio 2022, n. 106, è stata emanata la “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo” finalizzata al riordino della disciplina relativa al lavoro nel settore dello spettacolo.

In primo luogo, la legge modifica la precedente Legge 22 novembre 2017, n. 175 (art. 1), recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”, integrando i principi ispiratori della disciplina, anche alla luce della Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (di cui alla Legge 1° ottobre 2020, n. 133) e tenuto conto della risoluzione del Parlamento Europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)).

Il provvedimento, in particolare, delega il Governo ad emanare (art. 2):

  • uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti lirici, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato “Codice dello spettacolo”, al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l’innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all’educazione permanente;
  • un decreto legislativo con disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi: a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro; b) riconoscimento di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva; c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro; d) previsione di tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica;
  • un decreto legislativo con disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, nel rispetto dei seguenti principi: a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione; b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive;
  • un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori a tempo determinato, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Cultura. Il decreto legislativo dovrà essere adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonché nel rispetto dei seguenti criteri: a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati sul limite massimo annuo di reddito riferito all’anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni, sul limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell’anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni, sul reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo; b) determinazione dei criteri di calcolo dell’indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale; c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti; d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni; e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Con Decreto del 25 luglio 2023, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Cultura, ha individuato i lavoratori discontinui del solo settore dello spettacolo in favore dei quali è prevista un’indennità di discontinuità.

La Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del D.L. n. 198/2022 (cosiddetto Decreto Milleproroghe 2023), ha prorogato a 24 mesi (in sostituzione dei nove previsti originariamente dalla legge delega) i termini per l’attuazione delle deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi.

È, altresì, riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli, allo scopo di: promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali; sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso; prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica; ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale; organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell’interesse del mandante o preponente (art. 4).

Inoltre, la Legge istituisce il Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo presso il Ministero della Cultura (art. 3), nonché l’Osservatorio dello spettacolo (art. 5) al fine di promuovere le iniziative nel settore.

Per assicurare omogeneità ed efficacia all’azione conoscitiva del mondo dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività, si prevede anche l’istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo nazionale e quelli regionali (articoli 6 e 7).

Tra le ulteriori novità, si evidenzia l’istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo (art. 9), la previsione dell’importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali nella misura di 120 euro (art. 10), l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo (art. 11).

La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha incrementato le risorse del “Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET” di 60 milioni di euro per l’anno 2023, di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8 milioni di euro per l’anno 2025.

Infine, per quanto riguarda le previsioni afferenti alle prestazioni in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, è possibile consultare il portale www.inps.it.

 

Disciplina antecedente

Il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708 individua i lavoratori dello spettacolo (art. 3) nell’elencare le figure obbligatoriamente iscritte all’ex ENPALS (Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) ormai confluito nell’INPS (D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011). 

Tuttavia, nel tempo, l’elenco è stato aggiornato in ragione dell’evoluzione delle figure professionali rientranti in tale settore e, attualmente, l’individuazione dei lavoratori dello spettacolo si rinviene nel Decreto Ministeriale del 15 marzo 2005 adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Nel settore dello spettacolo, sono considerati datori di lavoro:

  • gli imprenditori la cui struttura organizzativa è direttamente volta alla produzione di spettacoli, eventi o manifestazioni, quali i produttori di pellicole cinematografiche, gli enti lirici, i teatri, le compagnie e gli impresari di spettacoli di prosa, i pubblici esercizi con orchestre o spettacoli, i titolari o gestori di locali notturni;
  • le imprese che indirettamente concorrono alla produzione in quanto prestano servizi collegati al settore dello spettacolo (sale di doppiaggio, aziende di sviluppo e stampa, cinema);
  • qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) che utilizzi una prestazione artistica.

Le prestazioni artistiche possono essere rese nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato oppure a titolo di lavoro autonomo, sulla base non soltanto della volontà delle parti, ma anche delle concrete modalità di svolgimento della prestazione.

In particolare, il contratto di lavoro è denominato contratto di scrittura artistica e deve rispettare tutti i contenuti prescritti dal CCNL di settore.

Laddove il contratto non sia sottoscritto con personale tecnico o maestranze comunque rientranti nel settore dello spettacolo, ma con artisti, può contenere due clausole tipiche

  • la clausola di esclusiva, con la quale il lavoratore si impegna a prestare per un periodo predeterminato e dietro corrispettivo, la propria attività esclusivamente per il datore di lavoro che lo ha “scritturato”; 
  • la clausola di protesta, che consente al datore di lavoro di risolvere anticipatamente il contratto qualora l’artista risulti inidoneo ad eseguire la parte assegnata a giudizio dell’imprenditore, del direttore artistico o del pubblico. 

Il contratto di scrittura artistica può essere a tempo indeterminato o determinato. Peraltro, in deroga alla disciplina generale in tema di contratti a termine, con riferimento all’attività prestata dal personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio “addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”, non trovano applicazione le norme in materia di intervalli tra due contratti a termine (si veda, in tal senso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta all’Interpello n. 6 del 2 ottobre 2014). In termini di inquadramento, occorre tener conto che nel settore dello spettacolo rientrano sia profili professionali comuni (il personale incaricato di svolgere attività amministrative e funzionali allo spettacolo), sia profili professionali specifici (attori, registi, cantanti, etc.). Per i profili professionali comuni, l’inquadramento avviene in relazione alle mansioni svolte, come definite dai contratti collettivi; per gli artisti, invece, la qualifica è attribuita in base alla parte o al ruolo che ricoprono nello specifico spettacolo per il quale vengono ingaggiati.

Anche con riferimento all’orario di lavoro, si segnalano peculiarità proprie del settore. In particolare, l'orario di lavoro per il personale dello spettacolo viene solitamente fissato nei contratti collettivi, i quali spesso rinviano alle norme di legge sull'orario di lavoro in generale. 

Tuttavia, non sono soggetti alle limitazioni di orario poste dalla normativa generale sull'orario di lavoro:

  • gli artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche o televisive;
  • gli operai addetti agli spettacoli teatrali cinematografici o televisivi;
  • i cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa;
  • i fotografi e gli intervistatori occupati in imprese dello spettacolo, anche per fini didattici.

Peraltro, per tutto il personale addetto agli spettacoli e ai divertimenti pubblici, compreso quello dipendente da aziende che provvedono all'allestimento e ai materiali necessari per gli spettacoli, il riposo settimanale può cadere in giorno diverso dalla domenica. 

Inoltre, sono previste specifiche norme con riferimento ai minorenni. Infatti, sebbene anche nel settore dello spettacolo viga il divieto del lavoro dei minori di 16 anni, l’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) competente può autorizzare l’impiego di minorenni per attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, nel rispetto della sicurezza, dell’integrità psico-fisica e dello sviluppo del minore e senza pregiudizio della frequenza scolastica o della partecipazione a programmi di formazione o orientamento professionale (art. 4 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante la Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti). 

Si segnala, altresì, che – a tutela di determinate categorie di lavoratori appartenenti al settore dello spettacolo – è richiesto alle imprese che intendano avvalersi delle prestazioni di tali soggetti il certificato di agibilità (rilasciato dall’INPS previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi). A tal proposito, con la Circolare del 12 febbraio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INL hanno chiarito che l'obbligo del datore di lavoro di comunicare la chiamata del lavoratore intermittente nel settore dello spettacolo - prima dell'inizio della prestazione - non può più essere assolto mediante la richiesta del certificato di agibilità. 

Da ultimo, per quanto attiene alla fase dell’assunzione, si ricorda che, dal 2008, ai lavoratori dello spettacolo si applica la normativa generale in tema di comunicazioni obbligatorie come previsto Decreto Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 133/2008. Sul punto, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 giugno 2009, n. 22. Per l’accesso all'applicativo informatico vai su Servizi Lavoro. Per ulteriori chiarimenti consulta le FAQ relative a questo settore pubblicate sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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