La disciplina del settore marittimo presenta alcune
peculiarità. Ad esempio, il rapporto di lavoro della gente di mare regolato dalla normativa sul
contratto di arruolamento; l’applicazione di disposizioni speciali contenute nel Codice di navigazione; la temporaneità del rapporto di lavoro; la permanenza a bordo per lunghi periodi su ambienti instabili.
Analizziamo la normativa di riferimento.
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2006 n. 231 (Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297) specifica le qualifiche professionali del personale marittimo e i requisiti minimi per l’accesso alla professione. Il Decreto Legislativo 71/2015 ha poi recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2012/35/UE riguardante i requisiti minimi di formazione della gente di mare applicabili ai lavoratori marittimi a bordo di navi battenti bandiera italiana.
Il Decreto Legislativo n.151/2015 ha abolito il collocamento speciale per la gente di mare (Uffici di collocamento della gente di mare - UCGM), introducendo la competenza del collocamento ordinario e semplificando quindi le modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro in questo settore.
Le Agenzie per il lavoro possono svolgere attività di intermediazione per i lavoratori rientranti della cd. tipologia della “gente di mare”; il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2013 individua i requisiti e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e la Nota dell’1 agosto 2014 ne determina le modalità operative.
Il D. Lgs. 271/1999 integra il Testo Unico in modo da adeguare la normativa sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei lavoratori marittimi. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’orario di lavoro, la Legge 97/2013 ha previsto la possibilità per la contrattazione collettiva di apportare alcune modifiche derogatorie, rispetto ai limiti fissati dal Decreto Legislativo 271/1999, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture.
Con la Legge 122/2010 le competenze che erano dell’IPSEMA (l’Istituto di previdenza sociale per il settore marittimo) sono state assorbite dall'INAIL. In base a quanto disposto dalla L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’INPS è subentrata nella gestione delle pratiche relativa ai contributi malattia comune e maternità ed alle denunce delle retribuzioni e delle malattia (fondamentale e complementare) con la relativa certificazione medica (Circolare congiunta INAIL ed INPS).
Ai sensi dell’art. 114 del Codice della navigazione, il personale marittimo comprende:
- gente di mare: chi desidera lavorare su una nave con questa specifica deve rivolgersi agli appositi uffici di collocamento che si trovano presso le Capitanerie di porto;
- personale addetto ai servizi dei porti (piloti, lavoratori portuali, palombari in servizio locale, ormeggiatori, barcaioli);
- personale tecnico delle costruzioni navali (ingegneri navali; costruttori navali; maestri d’ascia e i calafati).
Leggi l'elenco delle qualifiche professionali e gli annessi requisiti
La Convenzione sul Lavoro Marittimo (MLC 2006), ratificata dalla Legge 113/2013, riunisce un insieme di disposizioni che garantiscono condizioni di lavoro e di vita sostenibili a bordo delle navi di oltre 500 tonnellate di stazza lorda che effettuano viaggi internazionali o tratte fra porti stranieri.
Gli obiettivi della Convenzione sono: gestire la globalizzazione e garantire condizioni di concorrenza più eque; rafforzare la sicurezza marittima; accrescere l’attrattività della professione.
Le norme riguardano: condizioni minime richieste in occasione dell'assunzione; condizioni di occupazione e i diritti del lavoratore; alloggio a bordo; protezione sociale; definizione delle responsabilità nell’applicazione della convenzione.