Tematiche Persone detenute o internate

Approfondimento dedicato agli incentivi diretti a favorire l’occupazione delle persone detenute o internate

Persone detenute o internate

Sono previste agevolazioni di natura contributiva e fiscale per le imprese che assumono detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari, detenuti o internati lavoranti all'esterno del carcere (ai sensi dell'art. 21 L. 26 luglio 1975, n. 354 sull’Ordinamento penitenziario) e detenuti o internati semiliberi.

Quanto agli sgravi contributivi, la Legge 22 giugno 2000, n. 193 prevede la riduzione del 95% delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute per i detenuti o internati assunti all'interno degli Istituti penitenziari da parte di imprese private e cooperative o ammessi al lavoro all'esterno presso cooperative.

L’agevolazione trova applicazione anche:

  • per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno;
  • per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all'esterno, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.

Per gli sgravi contributivi previsti in favore delle cooperative sociali (Legge 8 novembre 1991, n. 381) che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno è possibile consultare la pagina dedicata.

Si segnala, inoltre, la circolare dell’INPS n. 27/2019 con cui vengono dettagliatamente illustrate le condizioni e le modalità di accesso agli sgravi contributivi per imprese e cooperative sociali.

La Legge 22 giugno 2000, n. 193 (art. 3), come modificata dal Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in Legge 30 ottobre 2013, n.125, prevede anche sgravi fiscali regolamentati, successivamente, dal Decreto Interministeriale n. 148 del 24 luglio 2014

In particolare, è previsto un credito d’imposta mensile:

  • nella misura massima di 520 euro, per ogni lavoratore assunto, in favore delle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, o che svolgono attività formative nei loro confronti;
  • nella misura massima di 300 euro, per ogni lavoratore assunto, in favore delle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione o che svolgono attività formative nei loro confronti.

In caso di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate. Lo sgravio fiscale è inoltre previsto: 

  • per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, se il rapporto di lavoro è iniziato mentre il soggetto era ristretto;
  • per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all'esterno.

Le medesime agevolazioni fiscali trovano applicazione alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l’immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio. Restano escluse dalle agevolazioni le imprese che hanno stipulato convenzioni con gli enti locali aventi per oggetto un’attività formativa.

Al fine di accedere allo sgravio, i datori di lavoro devono stipulare un'apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario dove si trovano i lavoratori assunti nonché assumere i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato e corrispondere agli stessi un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai CCNL.

Si segnala, in proposito, il provvedimento del 27 novembre 2015 n. 153321 con cui l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità per fruire, a partire dal 1° gennaio 2016, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che partecipano al processo di riqualificazione dei detenuti attraverso l’assunzione o l’effettivo svolgimento di attività formativa in favore degli stessi.
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