Tematiche Persone diversamente abili

Approfondimento dedicato agli incentivi diretti a favorire l’occupazione delle persone diversamente abili

Persone diversamente abili

La Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede il riconoscimento di un incentivo finalizzato a favorire l’assunzione di persone diversamente abili.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 nonché dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), la legge contempla l’accesso ad un incentivo (art. 13):

  • del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto con contratto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, come indicate nelle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915);
  • del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto con contratto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria, come indicate nelle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915);
  • del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.

L’agevolazione si concretizza mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Quanto alle modalità di accesso all’incentivo - da richiedere all’INPS - si segnala la Circolare INPS n. 99/2016. La Legge 12 marzo 1999, n. 68 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Inoltre, il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili finanzia programmi regionali di inserimento lavorativo, come determinati con Legge Regionale (art. 14). Nel dettaglio, il Fondo eroga:

  • contributi agli enti che svolgono attività volta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili;
  • contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
  • ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Si ricorda, infine, che, con il Decreto dell’8 luglio 2021 adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Disabilità e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 agosto 2021), è stato disposto l’incremento di risorse in favore del “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.

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