Focus On Giovani

Approfondimento dedicato agli incentivi diretti a favorire l’occupazione dei giovani e dei diplomati

Giovani

AVVISO

L’art. 3 del Decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023 (convertito in Legge n. 112/2023) ha attribuito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le funzioni  svolte dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) che, quindi, a decorrere dal 1° marzo 2024, data di entrata in vigore del DPCM n. 230/2023, è stata soppressa. Le funzioni di ANPAL sono in corso di riorganizzazione nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di individuazione delle singole unità organizzative delle Direzioni generali.




Gli incentivi all’occupazione sono benefici normativi, economici o contributivi riconosciuti ai datori di lavoro per l’assunzione di specifiche categorie di persone. Sono diretti a supportare economicamente l’ingresso, il reinserimento e la stabilizzazione dei lavoratori attraverso la riduzione o l’azzeramento degli oneri contributivi, oppure con l’erogazione diretta di un contributo.

Per quanto riguarda i giovani, la normativa di riferimento in tema di incentivi all’assunzione è contenuta nella Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 commi 100-105 e 107), come successivamente modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 10).

In particolare, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23) è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero contributivo del 50%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui.

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 30° anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Peraltro, limitatamente alle assunzioni avvenute entro il 31 dicembre 2020, l’esonero è stato esteso ai soggetti che non avevano compiuto il 35° anno di età. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150), l’agevolazione spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto nella medesima unità produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi.

Al riguardo, è intervenuta la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) che riconosce un esonero contributivo del 100% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato avvenute nel biennio 2021-2022, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 6.000 euro annui, per i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. Inoltre, l’incentivo è esteso a 48 mesi per le assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Sul punto, consulta il Messaggio INPS n. 3389 del 7 ottobre 2021.

Inoltre, in deroga a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (art. 1, commi 10-15).

Si segnala che la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 86) ha assegnato specifiche risorse ai Centri per l’Impiego (CPI) per far fronte alle attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati, né inseriti in un percorso di studio o formazione (NEET).

Inoltre, la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 297) ha esteso l’esonero contributivo già introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite di 8.000 euro annui. Sul punto, consulta la Circolare INPS n. 57 del 22 giugno 2023 ed il Messaggio n. 2598 del 10 luglio 2023.

Peraltro, per tutto il 2023, per un periodo massimo di 24 mesi, è previsto l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni (art. 1, comma 300, Legge di Bilancio 2023).

Infine, il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (art. 27), convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto, in favore dei datori di lavoro privati che ne facciano richiesta, l’erogazione per 12 mesi di un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l’assunzione nel periodo compreso tra il 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani:

a) under 30;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’esonero è cumulabile con altri incentivi (come quello per gli under 36 della Legge di Bilancio 2023) ma, in questo caso, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore NEET assunto.

L’incentivo è valido per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato, ma non per i rapporti di lavoro domestico) ed è corrisposto mediante conguaglio dei contributi mensili dovuti dal datore di lavoro.

Sul punto consulta le circolari INPS n. 57 del 22 giugno 2023 e n. 68 del 21 luglio 2023.

Inoltre, al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità, il Decreto Lavoro (art. 28) ha previsto un fondo per il riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

Per aggiornamenti sugli incentivi rivolti ai giovani, consulta anche il sito ANPAL.

Per tutte le informazioni su programmi e progetti dedicati ai giovani, visita Garanzia Giovani.

 

Diplomati

Il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni in Legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto un incentivo con una duplice finalità: potenziare l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (art. 49 bis).

Nel dettaglio, è riconosciuto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico di datori di lavoro (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell’arco di un anno, a 10 mila euro per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le tipologie di interventi ammesse all’incentivo sono:

a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;

b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l’utilizzo delle tecnologie;

c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;

d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

L’agevolazione è riconosciuta a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, per 3 milioni di euro, e a decorrere dal 2022, per 6 milioni di euro, secondo le modalità attuative da definirsi con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

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