Focus On Il lavoro autonomo

Informazioni base per gli stranieri, per svolgere un lavoro autonomo in Italia, per esercitare un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale

Il lavoro autonomo

Per quanto attiene al lavoro autonomo, il Testo unico sull'immigrazione dispone che l'ingresso in Italia dei lavoratori extra UE che intendono esercitare un'attività non occasionale di lavoro autonomo nel territorio dello Stato può essere consentito a condizione che l'esercizio di tale attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (art. 26, comma 1).

In ogni caso, lo straniero che intenda esercitare in Italia un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, o costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve dimostrare (art. 26, comma 2 del T.U.):

  • di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia;
  • di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri;
  • di essere in possesso di un’attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a 3 mesi che dichiari che non esistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che intende svolgere;
  • di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (art. 26, comma 3).

La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti sopra indicati e acquisiti i nulla osta del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che il lavoratore extra UE intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività a cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti dal “Decreto Flussi”.

Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.

Il lavoratore extra UE che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di un’autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, oppure la presentazione di una dichiarazione o denuncia e ogni altro adempimento amministrativo, è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non esistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento di attuazione in tema di diritto allo studio e professioni, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, l’organo competente per materia provvede, nei limiti delle quote del Decreto Flussi, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri (art. 39 del Regolamento di attuazione).

Si segnala, inoltre, che anche il Decreto Flussi 2020 (D.P.C.M. 7 luglio 2020, art. 5) consente l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo a cittadini stranieri che intendono costituire imprese start-up innovative ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 25), convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. A tal riguardo, si segnala che, ai fini dell’ottenimento del nulla osta dal Comitato tecnico Italia Startup Visa è possibile consultare il portale dedicato italiastartupvisa.mise.gov.it. Infine, per il riconoscimento delle qualifiche acquisite all’estero è possibile consultare la pagina dedicata sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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