Focus On Casi particolari d'ingresso

Approfondimento sui casi particolari d’ingresso in Italia per lavoro di cittadini extra UE, al di fuori delle quote stabilite dal “Decreto Flussi”

Casi particolari d'ingresso

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Il Testo Unico disciplina, inoltre, l’ingresso in Italia per lavoro di cittadini extra UE in casi particolari, al di fuori delle quote stabilite dal “Decreto Flussi” (art. 26, commi 1 e 2, del Testo unico sull'immigrazione).

In particolare, il Regolamento di attuazione (art. 40) disciplina modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri (elencati all’art. 27 del T.U.):

  • dirigenti o personale altamente specializzato di società;
  • lettori universitari di scambio o di madre lingua;
  • professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
  • traduttori e interpreti;
  • collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
  • persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;
  • lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione;
  • lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di eseguire nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto;
  • lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
  • personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
  • ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
  • artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
  • stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della L. 23 marzo 1981, n. 91;
  • giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
  • persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore con l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o persone collocate "alla pari";
  • infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;
  • i lavoratori dello spettacolo che devono essere assunti da datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli.

Per quanto riguarda l’ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati, il Testo Unico consente il rilascio al di fuori delle quote stabilite dal “Decreto Flussi” della cosiddetta “Carta blu UE”, un permesso di soggiorno di durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure con durata pari a quella del rapporto di lavoro più 3 mesi, negli altri casi (art. 27 quater del T.U.). È previsto inoltre il rilascio del permesso di soggiorno anche per gli studenti stranieri in possesso del visto per motivi di studio, valido per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza (art. 5, comma 1 bis, del T.U.). Si precisa che il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore (art. 14 del Regolamento di attuazione).

Da ultimo, il cittadino extra UE che si trova all'estero e che, per finalità formativa, vuole attivare presso aziende in Italia un rapporto di tirocinio, funzionale al completamento di un percorso di formazione iniziato nel proprio Paese, deve richiedere presso le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane dove risiede, un visto d'ingresso per motivi di studio/formazione che viene rilasciato nei limiti di un contingente triennale determinato con Decreto Interministeriale 9 luglio 2020Per ulteriori informazioni al riguardo è possibile consultare la pagina dedicata sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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