Focus On Il lavoro stagionale
Fermo restando il rispetto delle quote stabilite dal cosiddetto “Decreto Flussi”, il Testo unico sull'immigrazione prevede delle specificità per il lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero (art. 24 del T.U.).
In particolare, i datori di lavoro (o le associazioni di categoria, per conto dei loro associati) che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con un cittadino extra UE, devono presentare richiesta nominativa allo Sportello unico per l'immigrazione della Provincia di residenza, con applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni in tema di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 22 del T.U.).
Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
Qualora lo Sportello unico per l'immigrazione, decorsi 20 giorni, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni (art. 24, comma 6 del T.U.):
- la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei 5 anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
- il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.
Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino a un massimo di 9 mesi, in un periodo di 12 mesi (art. 24, comma 7).
Fermo restando il limite di 9 mesi, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare.
Al termine del periodo di 9 mesi, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.
Esistono, inoltre, procedure semplificate per il lavoratore stagionale già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti che, infatti, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro (art. 24, comma 9).
Da ultimo, si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aderito alla campagna europea "Rights for all seasons" per i diritti dei lavoratori stagionali transfrontalieri, promossa dall'Autorità Europea del Lavoro (European Labour Authority - ELA), volta a tutelare il lavoro stagionale e sensibilizzare i cittadini dell'Unione Europea sui diritti e sugli obblighi di tali lavoratori.