Focus On Collaborazione coordinata e continuativa

Approfondimento sulla disciplina che regola la Collaborazione coordinata e continuativa

Collaborazione coordinata e continuativa

Il Decreto Legislativo n. 81/2015, modificato dal Decreto Legge n. 101/2019 (convertito con modificazioni in L. n. 128/2019), prevede che, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Ciò vale anche laddove le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme, comprese quelle digitali (art. 2, comma 1).

L’estensione della disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato non opera, tuttavia, nei seguenti casi (art. 2, comma 2):

  • per le collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per venire incontro a particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento;
  • per le prestazioni intellettuali rese da soggetti iscritti ad Albi professionali;
  • per le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, esclusivamente in relazioni alle loro funzioni;
  • per le prestazioni rese a fini istituzionali nelle associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal Coni;
  • per le collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
  • per le collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 recante disposizioni in materia di attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

Le parti possono richiedere alle commissioni di certificazione di attestare l'assenza dei requisiti ostativi suddetti. Il lavoratore, in questa fase, può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro (art. 2, comma 3).

Inoltre, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione, i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato coloro con i quali hanno avuto un precedente rapporto di collaborazione, anche a progetto, o i titolari di partita IVA con cui hanno intrattenuto un rapporto di lavoro autonomo, godono del beneficio dell’estinzione degli eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali legati all'erronea qualificazione dei rapporti di lavoro precedenti (art. 54, commi 1 e 2).

I datori di lavoro che intendono beneficiare di questa “sanatoria” devono sottoscrivere con il lavoratore dei verbali di conciliazione stragiudiziale – in una delle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, del Codice Civile, o presso le commissioni di certificazione – e non potranno recedere dal contratto di lavoro nei dodici mesi successivi all’assunzione, salvo che in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (art. 54 comma 1, lett. a e b).

Nelle pubbliche amministrazioni, il divieto di stipulare collaborazioni coordinate e continuative con le caratteristiche suddette è scattato il 1° luglio 2019.

Infine, si ricorda che, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2015 (25 giugno 2015), non è più ammesso stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, essendo intervenuta l’abrogazione degli articoli 61-69 bis del Decreto Legislativo n. 276/2003 che hanno continuato ad essere applicabili solo ai contratti ancora in essere a tale data (art. 52).

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