Focus On Lavoro mediante piattaforme digitali
Lavoro mediante piattaforme digitali
Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni in Legge 2 novembre 2019, n. 128 prevede norme specifiche a tutela del lavoro svolto mediante piattaforme digitali e in particolare dell’attività lavorativa dei ciclo-fattorini (c.d. riders).
L’attuale disciplina attribuisce ai riders tutele differenziate a seconda che la loro attività sia riconducibile alla nozione generale di etero-organizzazione, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero a quella di lavoro autonomo di cui all'art. 47 bis del medesimo Decreto Legislativo, ferma restando la possibilità che l’attività sia invece qualificabile quale prestazione di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 del codice civile.
L’ambito applicativo dei due diversi regimi - l’etero organizzazione (art. 2) oppure il lavoro autonomo (art. 47 bis) - viene, peraltro, delineato nella Circolare n. 17 del 19 novembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In particolare, l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 definisce come etero-organizzazione quei rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità esecutive siano organizzate dal committente, anche mediante piattaforme digitali. In tal caso, si estende ai riders la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano discipline specifiche sul trattamento economico e normativo.
Tuttavia, il ricorrere degli elementi caratterizzanti l’etero-organizzazione non determina di per sé una riqualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato.
Sul punto, la Circolare n. 7 del 30 ottobre 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha provveduto a chiarire la portata dell’intervento ispettivo con riferimento alle ipotesi di etero-organizzazione, escludendo l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi connessi all’instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato (ad esempio, la comunicazione preventiva e la consegna della dichiarazione di assunzione).
Qualora, invece, i riders svolgano una prestazione di carattere occasionale, priva dei caratteri richiesti dall'art. 2, si verte nell’ambito del lavoro autonomo e, pertanto, la disciplina di riferimento è quella contenuta negli articoli 47 bis e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 (Capo V bis).
Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui attraverso piattaforme digitali il Capo V bis riconosce una serie di diritti, quale livello minimo di tutela.
In tema di compenso, viene demandata alla contrattazione collettiva la definizione di criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente e, in mancanza, la retribuzione non può comunque essere parametrata sulle consegne effettuate, ma deve essere garantito un compenso minimo orario sulla base dei minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti (art. 47 quater, commi 1 e 2).
In ogni caso, ai riders autonomi deve essere garantita un’indennità integrativa, non inferiore al 10%, per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, come determinata dalla contrattazione collettiva o, in difetto, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 47 quater, comma 3).
Da ultimo, il Capo V bis del D.Lgs. n. 81/2015 riconosce ai riders autonomi:
- il diritto alla stipula di un contratto formale, posto che le condizioni contrattuali devono essere provate per iscritto (conformemente a quanto stabilito dalla Direttiva UE 2019/1152) (art. 47 ter, comma 1);
- il diritto a ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza, con facoltà di rivolgersi alla Direzione Territoriale del Lavoro affinché intimi al committente di fornire le informazioni entro 15 giorni, nonché il diritto a ricevere un’indennità risarcitoria in caso di violazione del requisito di forma (art. 47 ter, comma 2);
- l’applicazione della disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e della dignità del lavoratore prevista per i lavoratori subordinati, con espressa previsione del divieto di esclusione dalla piattaforma o di riduzione delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione (art. 47 quinquies);
- la tutela della privacy in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, come successivamente modificato (art. 47 sexies);
- la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con conseguente obbligo della piattaforma a provvedere a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 e a garantire il rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (art. 47 septies).
Il Decreto Legislativo istituisce anche un osservatorio permanente presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art. 47 octies).
Infine, si segnala che il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (art. 27, comma 2 decies), ha introdotto all'art. 9 bis del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni in Legge 28 novembre 1996, n. 608, l’obbligo di eseguire comunicazioni obbligatorie (CO) con riferimento ai c.d. riders.
In particolare, l’obbligo è esteso alle ipotesi di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cioè le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510/1996).
Inoltre, la nuova disposizione precisa che, ai fini degli adempimenti relativi alle comunicazioni, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale (art. 9 bis, comma 2 quater, D.L. n. 510/1996). Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione è eseguita dal committente entro il 20° giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. Nell'ipotesi di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale.
Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 23 febbraio 2022 (e relativi Allegati A, B, C), in vigore dal 14 aprile 2022, sono state definite le modalità per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali. La comunicazione deve avvenire tramite il modello “UNI-piattaforme” mediante l’applicativo disponibile su Servizi Lavoro.