Focus On Lavoro marittimo

La disciplina del lavoro marittimo, del contratto di arruolamento, classificazione del personale marittimo e gente di mare

Lavoro marittimo

l settore marittimo è regolato dal Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327).

Il contratto di arruolamento è il contratto sottoscritto dall’armatore con il personale marittimo.

Il rapporto che si instaura con la gente di mare è disciplinato da una normativa speciale, da accordi internazionali e dal diritto comune.

La regolamentazione specifica, quindi, oltre ad essere contenuta nel Codice della Navigazione, è dettata dal D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare), nonché dalla Convenzione internazionale OIL sul Lavoro Marittimo (MLC- 2006) stabilisce i principi e i diritti minimi sul lavoro marittimo.

In particolare, il Regolamento specifica le qualifiche professionali del personale marittimo e i requisiti minimi per l’accesso alla professione, ad integrazione di quanto previsto dal Codice della Navigazione. Inoltre, il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71, attuativo della Direttiva 2012/35/UE (come modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 194, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare”), ha disciplinato i requisiti minimi di formazione della gente di mare a bordo di navi battenti bandiera italiana.

La Convenzione internazionale OIL sul Lavoro Marittimo (MLC- 2006), ratificata dall’Italia con Legge 23 settembre 2013, n. 113, include un insieme di disposizioni volte a garantire condizioni di lavoro e di vita sostenibili a bordo delle navi che svolgono viaggi internazionali o tratte fra porti stranieri, a rafforzare le norme in tema di salute e sicurezza nel lavoro marittimo, il rispetto di condizioni di impiego eque, misure previdenziali ed altre forme di protezione sociale. Per individuare la legge che regola il contratto di lavoro è necessario, preliminarmente, verificare la nazionalità della nave. Infatti, i contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile, salva, se la nave o l’aeromobile è di nazionalità straniera, la diversa volontà delle parti (art. 9 Codice della Navigazione).

Qualora la nazionalità della bandiera della nave sia italiana, il datore di lavoro (l’armatore), ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con il personale marittimo, deve stipulare un contratto di arruolamento.

In base all’art. 114 del Codice, per personale marittimo si intende:

  • la gente di mare;
  • il personale addetto ai servizi dei porti;
  • il personale tecnico delle costruzioni navali.

La gente di mare è suddivisa in tre categorie (art. 115 Codice della Navigazione):

  • personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
  • personale addetto ai servizi complementari di bordo;
  • personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

I lavoratori marittimi devono essere iscritti in matricole (art. 118) e, ai fini dell’iscrizione al Registro, sono richiesti determinati requisiti (art. 119), come anche precisati dal Regolamento:

  • la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea;
  • età non inferiore ai 16 anni ed in possesso dei requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

Possono, inoltre, essere iscritti gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.

L’elenco delle qualifiche professionali e dei rispettivi requisiti sono consultabili nel Regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231.

In ogni caso, l’arruolamento deve essere preceduto da una visita medica diretta ad accertare l’idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita (art. 323 Codice della Navigazione).

Il contratto di arruolamento può essere concluso (art. 325):

  • per un dato viaggio o per più viaggi;
  • a tempo determinato;
  • a tempo indeterminato.

La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro e può essere stabilita:

  • in una somma fissa per l’intera durata del viaggio;
  • in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;
  • in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito;
  • parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti.

Il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono avere una durata superiore ad 1 anno e, in caso contrario, si considerano a tempo indeterminato (art. 326).

In particolare, se - in forza di più contratti a viaggio o di più contratti a tempo determinato oppure di più contratti dell’uno e dell’altro tipo - l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad 1 anno, il rapporto di arruolamento si trasforma in contratto a tempo indeterminato. La normativa prevede, inoltre, che la prestazione del servizio va considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la sottoscrizione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai 60 giorni.
Sul sistema di garanzie previsto dal Codice della Navigazione in punto di contratto di arruolamento a tempo determinato, va segnalata la risposta ad Interpello n. 24/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.    

Quanto al contenuto, il contratto di arruolamento deve enunciare (art. 332):

  • il nome o il numero della nave sulla quale l’arruolato deve prestare servizio oppure la clausola in base alla quale il servizio viene prestato su nave non determinata fra quelle appartenenti all’armatore o su più di esse successivamente;
  • il nome, l’anno di nascita, il domicilio, l’ufficio di iscrizione e il numero di matricola;
  • la qualifica e le mansioni dell’arruolato;
  • il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l’arruolato deve assumere servizio, se l’arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l’arruolamento è a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l’arruolamento è a tempo indeterminato;
  • la forma e la misura della retribuzione;
  • il luogo e la data della conclusione del contratto;
  • l’indicazione del contratto collettivo, qualora esista.

Anche la cessazione del contratto segue un regime particolare. Oltre che per compimento del viaggio o per scadenza del termine (nel caso, rispettivamente, di contratto a viaggio o contratto a tempo determinato), il rapporto di lavoro può risolversi, infatti, per ragioni (articoli 340-350 Codice della Navigazione):

  • riconducibili all’armatore, tra cui la perdita totale o innavigabilità della nave per naufragio, la perdita della nazionalità della nave, il sequestro della nave o per la mera facoltà riconosciuta all’armatore di risolvere il contratto di arruolamento, fatti salvi i diritti spettanti all’arruolato;
  • riconducibili all’arruolato, tra cui lo sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento riservatogli dall’armatore o per ordine dell’autorità o per motivi di salute.

In tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro trova applicazione sia il Testo Unico (Decreto Legislativo n. 81/2008), sia il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, 271 che detta regole specifiche che tengono conto delle particolari esigenze dei lavoratori marittimi. Peraltro, a far data dall’entrata in vigore della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (c.d. Legge Europea 2013) è stata introdotta la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere deroghe ai limiti fissati dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 sull’organizzazione dell’orario di lavoro, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Si ricorda, altresì, che, in materia di collocamento dei lavoratori marittimi, il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha abolito il collocamento speciale per la gente di mare dettato dal Regolamento, introducendo la competenza del collocamento ordinario e semplificando le modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro in questo settore. Le Agenzie per il lavoro possono, invero, svolgere attività di intermediazione per i lavoratori marittimi. In proposito, il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2013 ha provveduto ad individuare i requisiti e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione, mentre la Nota del 1° agosto 2014 ne determina le modalità operative.

Infine, con riguardo ai profili previdenziali e assicurativi, dal 2010 le competenze in tema di assicurazione obbligatoria sono state assorbite dall’INAIL (Legge 30 luglio 2010, n. 122); mentre dal 2014, l’INPS gestisce direttamente le attività relative all’accertamento e riscossione dei contributi e all’erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità, donazione di sangue e midollo osseo per il personale assicurato presso l’INAIL, settore navigazione (Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99).

Per gli adempimenti relativi alle comunicazioni obbligatorie del lavoro marittimo vai su Servizi Lavoro.

 

 

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