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Approfondimento sul lavoro sportivo: la disciplina di riferimento, il lavoro subordinato, contenuti del contratto, il lavoro autonomo

Sport

L’art. 52, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (recante il “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”), come modificato dal Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, dal Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni in Legge 24 febbraio 2023, n. 14), nonché dal D.Lgs. n. 29 agosto 2023, n. 120, ha espressamente abrogato la Legge 23 marzo 1981, n. 91 a decorrere dal 1° luglio 2023.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 hanno trovato applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10 (Riconoscimento ai fini sportivi), 39 (Fondo per passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili) e 40 (Promozione della parità di genere) e del Titolo VI (Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato), che si applicano dal 1° gennaio 2022 (art. 51, comma 1) e della disposizione di cui all’art. 13, comma 7 - che prevede la costituzione da parte delle società sportive professionali di un organo consultivo chiamato a rendere pareri obbligatori, ma non vincolanti, a tutela degli interessi dei tifosi - che si applicherà dal 1° luglio 2024.

Va segnalato, altresì, che il Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 ha introdotto misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali) con riguardo alle associazioni e società dilettantistiche, previsioni che delineano l’area del professionismo e del dilettantismo, nonché un ampliamento della nozione di lavoratore sportivo, come da ultimo novellato dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

Di seguito, le principali novità apportate al D.Lgs. n. 36/2021:

  • possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti (ETS) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercitino quale attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 6, D.Lgs. n. 36/2021);
  • è ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche (art. 8, D.Lgs. n. 36/2021);
  • è estesa e delineata in maniera più chiara la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive (art. 25, D.Lgs. n. 36/2021);
  • sono precisati, nell’area del dilettantismo, i presupposti per l’instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa e digitalizzati gli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) (art. 26, D.Lgs. n. 36/2021);
  • sono definite le prestazioni sportive amatoriali (art. 29, D.Lgs. n. 36/2021);
  • è disciplinata la formazione dei giovani atleti anche mediante la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante (art. 30, D.Lgs. n. 36/2021);
  • sono previste agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell’area del dilettantismo (art. 36 e 37, D.Lgs. n. 36/2021). La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe e il D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 hanno confermato la soglia di esenzione fiscale complessiva pari a 15.000 euro annui per i compensi sportivi percepiti nell’anno 2023;
  • è definita la distinzione fra il professionismo e il dilettantismo (art. 38, D.Lgs. n. 36/2021);
  • dal 1° luglio 2023, è entrata in vigore l’abolizione del vincolo sportivo (inteso quale limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta), termine prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti (art. 31, D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dalla Legge del 24 febbraio 2023, n. 14);
  • è previsto l’obbligo in capo alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate di adottare un proprio regolamento entro il 31 dicembre 2023. In difetto, vi provvederà l’Autorità politica delegata in materia di sport con proprio decreto (art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dalla Legge del 24 febbraio 2023, n. 14).

Il rapporto di lavoro degli sportivi professionisti è attualmente disciplinato dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91, oltre che dalla legislazione in materia di lavoro in quanto compatibile, dalle disposizioni del Codice civile, nonché dalla regolamentazione interna di ciascuna Federazione sportiva. Si ricorda che la Legge 23 marzo 1981, n. 91 sarà abrogata a partire dal 1° luglio 2023 (art. 52, comma 1, lett. b, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dall’art. 16 del Decreto Milleproroghe).

Nella disciplina vigente, sono considerati lavoratori sportivi gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, gli arbitri che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo scritto al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), nonché a favore delle Federazioni Sportive, delle Discipline sportive associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. Sono considerati tali, altresì, anche i tesserati che svolgono, a titolo oneroso a favore dei soggetti di cui sopra, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

Non sono considerati tali, invece:

  • coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione, la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (art. 25, comma 1 D.Lgs. n. 36/2021);
  • i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale (art. 25, comma 1).

Il rapporto di lavoro sportivo subordinato nei settori professionistici è costituito con assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni (art. 27, comma 4). Il contratto deve rispettare il contratto tipo predisposto conformemente all'accordo sottoscritto ogni 3 anni dalla federazione sportiva nazionale e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie interessate. Infatti, eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale di appartenenza per l'approvazione.

Quanto ai contenuti, nel contratto individuale:

  • deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici (art. 27, comma 7);
  • è consentita la previsione di clausole compromissorie con cui le parti stabiliscono che eventuali controversie concernenti l'esecuzione del contratto vengano deferite ad un collegio arbitrale, indicando la nomina degli arbitri oppure il numero degli stessi (art. 26, comma 5);
  • il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto (art. 26, comma 2). Peraltro, si ammette la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti (art. 26, comma 2).

Il contratto, invece, non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto, né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni (art. 26, comma 6). È, inoltre, consentita la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali (art. 26, comma 2).

La normativa di settore prevede, peraltro, nel caso di primo contratto, che sia stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso in favore delle società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la sua attività dilettantistica o giovanile (art. 31, comma 2). Prima che la disposizione in merito venisse abrogata dalla riforma, tali società detenevano il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta.

Si precisa che al rapporto di lavoro sportivo subordinato non si applicano l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (art. 4, comma 8), né il D.Lgs. n. 23/2015 (che disciplina i rapporti di lavoro cosiddetti “a tutele crescenti”). Pertanto, è esclusa la disciplina sui licenziamenti individuali, ma, qualora il contratto sia a tempo indeterminato, troveranno applicazione le norma del Codice civile sul recesso dal contratto a tempo indeterminato (art. 2118 c.c.) e sul recesso per giusta causa (art. 2119 c.c.).

Il rapporto di lavoro tra atleta professionista e società sportiva può avere anche natura autonoma al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti (art. 27, comma 3):

  • l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • l'atleta non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  • la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera 8 ore settimanali, oppure 5 giorni ogni mese, o 30 giorni ogni anno.

Dal 1° gennaio 2022 trovano applicazione alcune norme del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 avente ad oggetto il “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.

Con riferimento alla distinzione tra dilettantismo e professionismo, si prevede che le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva. Inoltre, la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l’iscrizione del Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate l’elenco delle società e delle associazioni sportive iscritte (art. 10, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 36/2021).

Il lavoro sportivo dilettantistico si presume oggetto di contratto autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, a patto che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Tra le ulteriori modifiche operate dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 si segnalano:

  • i direttori di gara non devono più necessariamente stipulare un contratto di collaborazione coordinata continuativa, ma è sufficiente per ogni singola prestazione la designazione della federazione sportiva, della disciplina sportiva associata, dell’ente di promozione sportiva (art. 25, comma 6-bis D.Lgs. n. 36/2021);
  • i lavoratori pubblici possono, al di fuori dall'orario di lavoro e senza pregiudicare i doveri di servizio, svolgere attività di volontariato nelle società e associazioni sportive dilettantistiche. Per farlo, devono comunicarlo preventivamente all'amministrazione di appartenenza (art. 25, comma 6 D.Lgs. n. 36/2021);
  • è stata elevata da 12 a 14 l’età minima per prestare personalmente il proprio assenso per poter essere tesserato (art. 16, comma 2 D.Lgs. n. 36/2021).

Il D.Lgs. n. 36/2021 prevede, altresì, l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili nonché misure volte a promuovere la parità di genere (articoli 39 e 40, D. Lgs. n. 36/2021).

Di particolare rilievo, poi, tutte le disposizioni introdotte in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato (Titolo VI, articoli 43-50, D.Lgs. n. 36/2021). La novella del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 ha esteso l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 alle attività sportive paralimpiche.

Con riguardo alle comunicazioni obbligatorie in materie di lavoro sportivo, si segnalano il Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2023, il Vademecum redatto dal Dipartimento dello Sport e la sezione dedicata dell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Da ultimo, dal punto di vista previdenziale, si ricorda che tutti gli sportivi professionisti (subordinati e autonomi), nonché gli addetti agli impianti sportivi godono dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l’INPS che, dal 1° gennaio 2012, ha assorbito l’ENPALS.

Per ogni dettaglio, si segnalano la Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023 ed i messaggi INPS n. 4012 del 14 novembre 2023, n. 4182 del 24 novembre 2023 e n. 4268 del 29 novembre 2023.

Per quanto concerne gli obblighi assicurativi, si segnala la Circolare INAIL n. 46 del 27 ottobre 2023.

Per ulteriori dettagli, consulta la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2/2023.

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