Focus On Startup innovative

Requisiti e vantaggi delle startup innovative, particolare forma di società di capitali prevista nell'ordinamento italiano

Startup innovative

Le startup innovative sono società di capitali, costituite anche in forma di cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di regolamentazione.

La disciplina di riferimento è il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui la startup innovativa deve possedere i seguenti requisiti (art. 25, comma 2):

  • costituzione da non più di 60 mesi;
  • sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
  • non deve distribuire utili;
  • deve avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.


Inoltre, le startup innovative devono possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

  • spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa;
  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata, in Italia o all'estero, oppure in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale (Risposta ad Interpello del 14 ottobre 2014 dell’Agenzia delle Entrate);
  • sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, oppure sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.


È, altresì, prevista una particolare categoria di startup innovative a vocazione sociale (art. 25, comma 4), che operano in settori di particolare rilievo per la collettività.

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 definisce, inoltre, le caratteristiche del cosiddetto “incubatore certificato”, che consiste in una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative ed è in possesso dei requisiti previsti. Nello specifico, gli startupper possono avvalersi dell’esperienza di formatori, tutor e manager, con competenze in strategia aziendale, marketing e finanza.

Al fine di favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito delle attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale delle startup innovative, sono previste alcune deroghe all’applicazione della disciplina generale di cui al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In particolare, infatti, è prevista l’esenzione (art. 28):

  • dai limiti numerici legali e contrattuali per i contratti a termine di cui all’art. 23, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2015;
  • dal rispetto dei limiti previsti per la proroga, il rinnovo e la successione di contratti a termine di cui all’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.


Anche con riferimento al trattamento retributivo, sono previste disposizioni particolari per un periodo di 5 anni dalla costituzione della startup innovativa, laddove la retribuzione è costituita: da una parte fissa non inferiore al minimo tabellare previsto dal CCNL applicabile per il rispettivo livello di inquadramento; da una parte variabile, cioè trattamenti connessi all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro o ad altri obiettivi e parametri di rendimento concordati tra le parti (art. 28, commi 7 e 8).

Peraltro, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire (anche a livello decentrato):

  • criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici e funzionali alla promozione dell’avvio della startup innovativa per la definizione della parte variabile della retribuzione;
  • disposizioni finalizzate all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle startup, nella prospettiva di rafforzare lo sviluppo e stabilizzare la presenza nella realtà produttiva.


Per ulteriori informazioni si segnala il Portale dedicato alle startup innovative.

È possibile, inoltre, consultare il Sistema Invitalia Startup.

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