La Legge 17 dicembre 2012 n.221 di conversione, con modificazioni del D. L. n. 179/2012 introduce importanti novità e regolamentazioni in materia di startup innovative.
La norma introduce per la prima volta nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative.
Sono considerate startup innovative le società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che abbiano i requisiti di seguito elencati:
- la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche
- la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (modifica apportata dal Decreto Legge n.3/2015 convertito dalla Legge n.33/2015)
- deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia
- il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro
- la società non deve distribuire, o aver distribuito, utili
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
Inoltre la startup innovativa deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20% del maggiore tra il costo e il valore della produzione
- impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro o in possesso di laurea magistrale per almeno un terzo (Interpello del 14 ottobre 2014)
- essere titolare o depositaria o licenziataria di una privativa industriale relativa ad un'invenzione industriale connessa all'attività dell'impresa
Una particolare categoria di
startup innovative sono quelle
a vocazione sociale, le quali operano in settori di particolare valore per la collettività. Con
Circolare del 20 gennaio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto una procedura semplificata di riconoscimento sul Registro delle Imprese, nella sezione dedicata alle startup innovative.
La norma definisce, altresì, le caratteristiche le caratteristiche dell’
incubatore di startup innovative, certificato che consiste in una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso di determinati requisiti. Nello specifico, gli startupper possono avvalersi dell’esperienza di formatori, tutor e manager, con competenze in strategia aziendale, marketing e finanza.
Per favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, nell’ambito delle attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale proprio delle startup innovative sono previste alcune deroghe all’applicazione della disciplina generale del D. Lgs. 81/2015.
Anche per quanto riguarda i
trattamenti retributivi dei lavoratori assunti da parte delle startup innovative, si prevede un intervento dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in via diretta o in via delegata ai livelli decentrati, con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni, per la definizione di:
- criteri per l’individuazione sia dei minimi tabellari per la promozione dell’avvio delle start up, sia della parte variabile della retribuzione
- disposizioni per adattare le regole in tema di gestione del rapporto di lavoro alle necessità delle imprese innovative
Di conseguenza, risulta ampliata la possibilità di ricorso alla contrattazione collettiva includendo anche eventuali deleghe ai livelli decentrati.
Infocamere mette a disposizione il
Portale dedicato alle startup innovative, con
guide e strumenti utili per
gli aspitanti startupper.