Focus On Lavoratori extra UE

In questa pagina spieghiamo come è regolato l’ingresso in Italia e l’accesso al lavoro dei cittadini di Paesi che non appartengono all’Unione Europea

Lavoratori extra UE

L’ingresso e l’accesso al lavoro dei cittadini di Paesi che non appartengono all’Unione Europea o degli apolidi (cioè, i soggetti del tutto privi di cittadinanza) sono regolati dal cosiddetto Testo unico sull'immigrazione (di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal relativo Regolamento di attuazione (di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

In particolare, l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito ai cittadini extra UE in possesso di passaporto valido (o documento equipollente) e del visto di ingresso, salvi i casi di esenzione previsti dalle normative vigenti (art. 4 del Testo Unico).

Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente (ai sensi dell'art. 4) che siano muniti di permesso di soggiorno rilasciato, e in corso di validità, a norma del Testo Unico (art. 5), o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione Europea, nei limiti e alle condizioni previsti da specifici accordi.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso sul territorio italiano alla Questura della Provincia in cui il cittadino extra UE intende soggiornare (art. 5, comma 2 del T.U. e art. 9 del Regolamento di attuazione).

Peraltro, a seguito delle modifiche apportate al Testo Unico dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40, attuativo della Direttiva del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011, n. 2011/98/UE, si segnala che nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa è ormai inserita la dicitura "Permesso unico lavoro", salve le eccezioni espressamente previste (art. 5, comma 8.1 del T.U.).

I cittadini di Paesi extra UE possono accedere al mercato del lavoro italiano se già regolarmente soggiornanti in Italia e, quindi, in possesso di regolare permesso di soggiorno, previa sottoscrizione di un contratto di soggiorno con il datore di lavoro e in presenza di tutte le condizioni di legge; oppure, se provenienti dall’estero, nell’ambito delle quote stabilite dal cosiddetto Decreto Flussi.

A tal proposito, il Testo Unico prevede che con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono annualmente definite, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte.

Pertanto, i visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, vengono rilasciati entro il limite delle quote predette (art. 3 comma 4 e art. 21, comma 1 del T.U.).

Il cosiddetto Decreto Flussi – da ultimo, il DPCM del 29 dicembre 2022 - stabilisce annualmente le quote di ingresso per motivi di lavoro sulla base delle esigenze del sistema produttivo. Per maggiori informazioni sulle novità introdotte dall’ultimo Decreto Flussi e sulle procedure per la presentazione delle domande vai sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e consulta la circolare interministeriale del 30 gennaio 2023.

Inoltre, è possibile consultare la pagina dedicata sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si ricorda, infine, che per i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia e per i cittadini extra UE residenti all’estero è possibile attivare tirocini extra-curriculari.

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