Focus On Apprendistato

Il contratto di apprendistato: la principale tipologia di rapporto che favorisce l’ingresso nel mondo del lavoro

Apprendistato

La formazione professionale è un elemento fondamentale per un lavoratore, perché permette di aggiornare ed ampliare le proprie competenze. Questa può essere inserita all’interno di un vero e proprio contratto di lavoro, la cui causa è lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione a cui si aggiunge l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro. Il contratto di apprendistato, dunque, si configura come la principale tipologia contrattuale per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, a seconda della tipologia di apprendistato.

L’elemento che caratterizza l’apprendistato è che l’obbligazione posta a carico del datore di lavoro come corrispettivo della prestazione di lavoro è l’erogazione non soltanto della retribuzione, ma anche della formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Queste due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative o accessorie.

Mentre l’apprendista ha il vantaggio di imparare una professione, il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiare di agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed economico. Il contratto di apprendistato è stato oggetto di diversi interventi legislativi: l’ultimo in ordine temporale è il Decreto Legislativo n. 81/2015 nel quale è confluito il precedente Testo Unico, arricchito di alcune novità. Questo intervento è stato rivolto alla creazione di un sistema duale che integra istruzione, formazione e lavoro, soprattutto grazie alle due tipologie di apprendistato finalizzate all’ottenimento di un titolo di studio di livello secondario o terziario. Il contratto di apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni anche se, per le regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, la contrattazione collettiva può definire specifiche modalità di utilizzo di tale contratto, anche a tempo determinato, per le attività stagionali.

Il contratto di apprendistato prevede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto anche in forma sintetica all'interno del contratto stesso, quindi, contestualmente all’assunzione. Il PFI può essere definito anche in base a moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Soltanto nel caso di apprendistato professionalizzante è previsto l’obbligo, solo per gli imprenditori con più di 50 dipendenti, di proseguire a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con almeno il 20% degli apprendisti presenti in azienda, altrimenti non è possibile assumere altri apprendisti. Sono esclusi dal computo del triennio (che è da considerare "mobile"), i rapporti di lavoro in apprendistato cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni e per giusta causa. Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, il datore di lavoro può comunque assumere un ulteriore apprendista, anche se non ha confermato a tempo indeterminato il 20% dei contratti nell’ultimo triennio.

Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e disciplina normativa:

  • apprendistato per l’ottenimento di qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca.

La formazione integrata in un contratto di lavoro può essere utile, non soltanto per i giovani, ma anche per coloro che intendono acquisire nuove competenze per reinserirsi nel mondo del lavoro. Per questo, con l’apprendistato professionalizzante, è possibile assumere anche lavoratori in mobilità o percettori di un trattamento di disoccupazione. Considerata la specifica finalità di riqualificazione professionale non è previsto alcun limite di età per tale rapporto di apprendistato. Con la risposta a Interpello n. 5/2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti sugli obblighi formativi previsti per questa particolare fattispecie di apprendistato.

Fino a quando non sarà completamente operativo il libretto formativo, il datore di lavoro potrà rilasciare una dichiarazione per l’accertamento e per la certificazione delle competenze e della formazione svolta dall’apprendista.

Come accennato, il contratto di apprendistato determina numerose agevolazioni a favore degli imprenditori che decidono di assumere con questa tipologia contrattuale. L’inserimento in azienda tramite apprendistato è, infatti, sostenuto da notevoli incentivi economici (la contribuzione agevolata pari al 10% della retribuzione per le aziende o la deducibilità delle spese e dei contributi dalla base imponibile Irap), retributivi (come la possibilità di un sottoinquadramento) o normativi (l’esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti per determinati fini di leggi).

Le diverse tipologie di apprendistato rispondono ad obiettivi diversi e il ruolo delle Regioni e delle Province Autonome è fondamentale sotto l’aspetto formativo: per questo, le regolamentazioni sono eterogenee. Rimane, comunque, un quadro normativo generale individuato dal Decreto Legislativo n. 81/2015 che tutela la generalità dei lavoratori apprendisti e definisce il ruolo dei diversi attori istituzionali e delle imprese coinvolte.

Per tutte le informazioni sull’apprendistato consulta i siti internet delle Regioni e Province Autonome.

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