Focus On Prestazioni occasionali

Disciplina delle prestazioni occasionali, requisiti, limiti e caratteristiche

Prestazioni occasionali

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale distingue le prestazioni occasionali rese in favore di un soggetto privato, mediante il sistema del “Libretto Famiglia”, dai contratti di prestazione occasionale, utilizzati invece nell’ambito dello svolgimento di un’attività professionale o di impresa. 

La normativa di riferimento è l’art. 54 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96, come da ultimo significativamente modificato dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 342 e seguenti, Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e dall’art. 37 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (art. 37), convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85, con specifico riferimento al settore turistico-termale.

La normativa vigente ha modificato i limiti economici previsti per l’accesso al Libretto Famiglia e al contratto di prestazione occasionale. Attualmente, è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro occasionali quando esse diano luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno):

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007 (attività degli "steward" negli impianti sportivi), svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

I compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, da giovani con meno di 25 anni di età, da disoccupati, nonché da percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito sono computati in misura pari al 75% del loro importo ai fini di computo del limite di cui alla lettera b) che precede.

Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti con iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, nonché all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Inoltre, è previsto il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali come regolati dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (articoli 7, 8 e 9), nonché l’estensione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali è, però, vietato rispetto a soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Come anticipato, l’art. 54 bis distingue le prestazioni occasionali rese mediante il sistema del “Libretto Famiglia” dai contratti di prestazione occasionale. 

Il Libretto Famiglia può, infatti, essere utilizzato soltanto da persone fisiche (non nell’esercizio di attività professionale o di impresa) per remunerare prestazioni occasionali rese per: piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare; le attività svolte “steward” negli impianti sportivi, come da Decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019, limitatamente alle società sportive.

Per tutte le informazioni e istruzioni operative sull’utilizzo del Libretto Famiglia consulta il sito dell’INPS.

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto con il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti sotto indicati.

Possono fare ricorso a tale tipologia di contratto: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché le amministrazioni pubbliche.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, dal 1° gennaio 2023, il contratto di prestazione occasionale può essere utilizzato dai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Lo stesso limite dimensionale trova applicazione anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore del turismo; mentre non opera per le Pubbliche Amministrazioni, né per le società sportive con riguardo alle attività rese dagli steward.

In merito ai presupposti e alle modalità operative di fruizione del Libretto Famiglia e di ricorso al contratto di prestazione occasionale, è possibile consultare la circolare dell’INPS n. 6 del 19 gennaio 2023, la circolare dell’INPS n. 103/2018, nonché la circolare dell’INPS n. 107/2017.

Dal primo gennaio 2023 è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.

Per maggiori dettagli sul lavoro in agricoltura consulta la pagina dedicata.

 

 

 

 

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