Focus On Over 50 e lavoratori svantaggiati

Ricollocamento dei lavoratori over 50 e incentivi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati

Over 50 e lavoratori svantaggiati

Al fine di favorire il ricollocamento dei lavoratori ultracinquantenni (over 50), la Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto diverse agevolazioni alla loro assunzione (art. 4, commi 8-11). Infatti, dal primo gennaio 2013, per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, è riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi.

Se il contratto è a tempo indeterminato oppure in caso di trasformazione da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si estende al 18° mese dalla data di assunzione. Sul punto, si richiama la Circolare dell’INPS 24 luglio 2013, n. 111 recante le prime indicazioni sull’accesso all’incentivo.

Inoltre, la Legge n. 92/2012 (art. 4, comma 2) prevede una prestazione di accompagnamento alla pensione per i lavoratori più anziani (cosiddetta isopensione).

Si tratta della prestazione che viene erogata in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato, che maturano i requisiti minimi contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione entro un massimo di 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, nei casi di eccedenza di personale, accordi aziendali tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento pensionistico che spetterebbe in base alle regole vigenti.

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 345, L. 30 dicembre 2020 n. 178) ha, poi, prorogato fino al 2023 il periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento a pensione, già elevato a 7 anni da precedenti interventi normativi (art. 1, comma 160, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 limitatamente al periodo 2018-2020). Si segnala, in proposito, il Messaggio INPS n. 227 del 20 gennaio 2021 con i chiarimenti sulla durata massima della prestazione.

Peraltro, si segnala che la Legge di Bilancio 2022 (art.1, comma 119, L. 30 dicembre 2021, n. 234) ha esteso lo sgravio contributivo del 100%, per 36 mesi entro il limite di 6.000 euro annui (già introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 10), anche ai datori di lavoro privati che assumono, dal 2022 al 2025, indipendentemente dalla loro età anagrafica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Da ultimo, va ricordato che le norme che regolano gli incentivi sono spesso riferite ai lavoratori c.d. “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.

Al riguardo, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (art. 2, n. 4, lettere a-g, e n. 99, lettere a e b), nonché ai fini di quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (art. 31, comma 2), con Decreto del 17 ottobre 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a individuare le categorie dei “lavoratori svantaggiati” e “lavoratori molto svantaggiati”.

I lavoratori svantaggiati sono coloro che rientrano in almeno una delle seguenti condizioni:

  • non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  • non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • aver superato i 50 anni di età;
  • essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
  • essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  • appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

Sono, invece, lavoratori molto svantaggiati:

  • coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • coloro che sono privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito e hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, oppure non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni senza avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito, o hanno superato i 50 anni di età, oppure vivono soli con una o più persone a carico, o sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, o, infine, appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro e hanno la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
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