Focus On Lavoro domestico

La disciplina del lavoro domestico, il contratto di lavoro e i CCNL di settore

Lavoro domestico

Il rapporto di lavoro domestico consiste nella prestazione di servizi di carattere domestico funzionali allo svolgimento della vita familiare.

La disciplina di riferimento è contenuta nel CCNL di settore, ma è ancora vigente anche la Legge 2 aprile 1958, n. 339, che trova applicazione con riferimento a quelle disposizioni non superate dall’attuale contrattazione collettiva.

Sono considerati lavoratori domestici, non soltanto coloro che sono addetti alle ordinarie incombenze familiari, come camerieri, colf, badanti, baby-sitter, cuochi, ma anche gli autisti (quando la prestazione è al servizio esclusivo o prevalente della famiglia), nonché i giardinieri, i custodi e i portieri di case private al servizio del nucleo familiare.

Il datore di lavoro può essere sia una persona singola, sia un nucleo familiare, sia delle comunità stabili (ad esempio, quelle religiose o militari).

Il contratto di lavoro domestico, conformemente al CCNL di categoria, deve contenere:

  • data di inizio del rapporto di lavoro;
  • durata del periodo di prova;
  • esistenza o meno della convivenza (totale o parziale);
  •  durata dell’orario giornaliero di lavoro;
  • la retribuzione pattuita;
  • ogni altro elemento richiesto dal CCNL di categoria.

L’assunzione a tempo determinato è consentita nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (articoli 19-29).

La Legge 2 aprile 1958, n. 339 (art. 5) distingue il personale domestico tra lavoratori con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) e prestatori d’opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, stallieri). Tuttavia, la classificazione in categorie e la specificazione delle mansioni è disciplinata dalla contrattazione collettiva.

La retribuzione può avvenire sia in denaro, sia in natura, come ad esempio con la previsione della fruizione di vitto e alloggio. Inoltre, la Legge n. 339 / 1958 dispone che debba essere corrisposta a periodi non superiori al mese (art. 6).

È, comunque, il CCNL di categoria a stabilire i minimi retributivi oltre che l’adeguamento annuale. Si segnala, al riguardo, il Verbale di accordo sui minimi retributivi 2023 nel lavoro domestico e la relativa Tabella, siglato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle parti sociali.

Tutti gli aspetti riguardanti il vitto e l’alloggio, la tredicesima mensilità, l’orario di lavoro, il riposo settimanale, le festività, le ferie, il congedo matrimoniale, la malattia e l’infortunio, TFR sono disciplinati dal CCNL di categoria.

Ai lavoratori domestici si applicano, inoltre, le norme relative al congedo di maternità e paternità, oltre alle ulteriori misure a sostegno della genitorialità previste dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (consulta la pagina dedicata).


 

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