Focus On Il lavoro subordinato

Procedure e documentazione necessaria per instaurare un rapporto di lavoro subordinato in Italia con uno straniero residente all’estero

Il lavoro subordinato

Con specifico riferimento al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, il Testo unico sull'immigrazione prevede che il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all'estero, previa verifica presso il Centro per l'impiego competente dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, allo Sportello unico per l'immigrazione della Provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l'impresa, oppure di quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa, deve presentare la seguente documentazione (art. 22, comma 2):

  • la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
  • idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
  • la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
  • la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Lo Sportello unico per l'immigrazione, nel termine massimo complessivo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni sopra elencate, nonché quelle del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, rilascia - sentito il Questore - il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati dal Decreto Flussi e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, incluso il codice fiscale, agli uffici consolari.

Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio (art. 22, comma 5, del T.U.).

Il datore di lavoro dovrà chiedere il nulla osta attraverso la procedura telematica disponibile sul portale del Ministero dell’Interno. Si segnala a tal riguardo che il Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (articoli 42-45, Decreto Semplificazioni) ha introdotto una semplificazione della procedura per il rilascio del nulla osta. In proposito è possibile anche consultare la pagina dedicata all’assunzione di lavoratori extra UE.

Per maggiori informazioni relative alle “procedure flussi” è possibile consultare il portale del Ministero dell’Interno.

Si precisa, in ogni caso, che, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si deve recare presso lo Sportello unico competente dove, previa verifica dell’esistenza di tutte le condizioni, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 35 del Regolamento di attuazione).

Quanto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno, lo Sportello unico provvede anche a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo di richiesta del permesso di soggiorno (art. 36 del Regolamento di attuazione).

Da ultimo, si rileva che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra UE e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Infatti, il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad 1 anno o per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore (art. 22, comma 11 del T.U.).

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